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Ordinanza — n. 26535/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against dismissal for missing monitorio documents, ruling they are admissible in opposition phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Bartolo Monteleone's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his opposition to a dismissal decree. The lower court rejected the opposition solely because the applicant failed to produce the initial monitorio request during that specific phase, despite the request's content being present in the file. The Supreme Court ruled that the opposition phase is not precluded from examining such documents, as the opposition procedure fully devolves the proceedings and allows for the submission of evidence previously required in the monitorio stage.

Regesto Legislator

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Art. 5 ter l. 89/2001; Art. 360 cod. proc. civ.: The opposition procedure against a dismissal decree does not preclude the examination of documents submitted in the monitorio phase, as the opposition fully devolves the proceedings and allows for the submission of evidence previously required in the monitorio stage.

Parole chiave

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opposizione decreto licenziamento fase monitoria devoluzione procedimento documenti preclusi art. 5 ter legge 89/2001 equo indennizzo cassazione rinvio restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 5 ter l. 89/2001
3791/2022 del 17/10/2022 , la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’opposizione ex art. 5 ter l.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.
Art. 3 comma 3 l. 89/2001
3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 640 comma 1 cod. proc. civ.
3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24181 del 2019
(Cass. n. 24181 del 2019; n.
Cass. n. 22704 del 2017
Cass. n. 19348 del 2015
Cass. Sez. 2, n. 27393 del 26/09/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9679- 2023 proposto da: MONTELEONE BARTOLO, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Salvatore Salvà dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 3791/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatoil 17/10/2022;

Ric. 2023 n. 9679 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con decreto n. cronol. 3791/2022 del 17/10/2022 , la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001, proposta da Bartolo Monteleone avverso il decreto monocratico del 3/10/2021 con cui il Consigliere delegato aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio presupposto avente ad oggetto l’insinuazione,al passivo del fallimento del suo datore di lavoro, del suo credito per retribuzioni e t.f.r.; ha motivato il rigetto per non avere il ricorrente prodotto «nel presente grado, …il ricorso introduttivo del procedimento monitorio che ha dato origine al decreto opposto» (così nel decreto); -avverso questo decreto Bartolo Monteleone ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui il Ministero ha resistito con controricorso; considerato che: - con l’unico motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 5 ter l.89/2001 e degli art. 125 e 164 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello rigettato la sua opposizione soltanto per la mancata produzione del ricorso introduttivo per equo indennizzo, sostenendoche fosse così precluso l’esame della fondatezza dei motivi di opposizione, sebbene il contenuto dell’atto fosse stato riprodotto nell’opposizione e, in ogni caso, risultasse nel fascicolo del monitorio; - il motivo è fondato; questa Corte ha già stabilito che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha Ric. 2023 n. 9679 sez.

S2 -ud. 10-9-2024 - 3 - deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto ex art. 3, comma 6, può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 24181 del 2019; n. 22704 del 2017; n. 19348 del 2015); ha, pure, ulteriormente affermato che, una volta depositato dall’opponente nel fascicolo telematico della fase monitoria l’avviso di notificazione dell’opposizione, allegando prova dell’avvenuta notifica, gli atti e i provvedimenti depositati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 89 del 2001 entrano a far parte del fascicolo informatico del procedimento e sono quindi «visibili» dai giudici dell’opposizione, giacché acquisiti al processo, potendo peraltro l’opponente, di sua iniziativa o su invito del collegio, ridepositare il contenuto del fascicolo della fase monitoria al momento nel giudizio di opposizione(così, Cass.

Sez. 2, n. 27393 del 26/09/2023); -la Corte di merito, rigettando l’opposizione di Monteleone, non ha correttamente applicato questi principi, sicché il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda in applicazione dei principi suesposti,provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

Ric. 2023 n. 9679 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 4 - La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio