Cassation rejects claim that bankruptcy procedure duration was unreasonable due to curator's declaration of insolvency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court ruling that found the bankruptcy procedure duration reasonable. Creditors argued the six-year limit was exceeded, but the Ministry contended the curator's declaration of insolvency should have triggered the reasonable duration standard. The court held that such a declaration does not conclude the procedure nor establish the necessary awareness to exclude compensation, meaning the time elapsed must still be counted as procedural duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 2-bis l. 89/2001; Art. 31-bis r.d. 267/1942: A curator's declaration of insolvency does not conclude the bankruptcy proceedings nor constitute the requisite awareness to exclude compensation for unreasonable duration, so the elapsed time remains computable as procedural duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17144/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMINCIOLI SERGIO, FREDDI GROUP S.R.L., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati ABRUSCI ENNIO (BRSNNE77R13A662C), ABRUSCI ENNIO (BRSNNE77R13A662C) -controricorrenti- nonché contro SAV S.R.L., F.C.A.
DI BERTOLI MASSIMO, PELIPLAST DI PELIZZARI ALDO E C. S.N.C., FONDERIA FRASCIO ROBERTO SRL, elettivamente domiciliati in FINALE EMILIA VIA OBERDAN, presso lo studio dell’avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABRUSCI ENNIO (BRSNNE77R13A662C) -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 383/2023 depositatoi l 29/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, è proposta da una serie di creditori chirografari ammessi al passivo ed è accolta in sede monocratica e di opposizione.
Il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione con un motivo. Le parti private resistono con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo fa valere ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 che la Corte di appello, preso atto della esclusione della possibilità per i creditori chirografari ammessi al passivo di ottenere il soddisfacimento del credito all’esito della procedura fallimentare avrebbe dovuto ritenere rispettato il termine di ragionevole durata della procedura medesima e/o assente il pregiudizio in capo ai creditori stessi.
A tal fine si deduce che il curatore - prima del decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 - aveva comunicato che l'attivo era incapiente. Si deduce violazione di tale articolo. Il ricorso è infondato. La dichiarazione del curatore ex art. 31-bis r.d. 267/1942 non conclude la procedura fallimentare, né – qualora abbia ad oggetto l’incapienza dell’attivo –fonda la consapevolezza della infondatezza sopravvenuta della pretesa fatta valere (la quale consapevolezza escluderebbe l’indennizzo ex art. 2 co. 2 - quinquies lett. a ) l. 89/2001).
Ciò che è sopravv enuto nel caso attuale è una mera dichiarazione del curatore che vale rebus sic stantibus, non è sopravvenuta una vicenda relativa alla fattispecie del diritto oggetto del processo presupposto,cui è collegata la consapevolezza ex art. 2 co. 2-quinquies lett.
a) l. 89/200 1 (così, Cass. 22341/2023). Finché la procedura è pendente, il trascorrere del tempo è da computare come durata del processo ai fini della l. 89/2001. Il ricorso è rigettato. Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.800, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avvocat