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Ordinanza — n. 26315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine for taxi boat, ruling Argos system requires homologation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Venice Municipality's appeal against a lower court ruling that upheld an administrative fine levied on Venice Water Taxi. The municipality argued the lower court erred in applying road code provisions regarding video surveillance systems, while the taxi company contended the lack of documented homologation for the Argos system rendered the fine illegal. The court affirmed that electronic monitoring devices used for automatic violations must undergo initial homologation to ensure technical precision, a requirement that cannot be bypassed by photographic evidence or agent observation.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, Ordinance n. 274/2015; Art. 45, comma 6, c.d.s.; Art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.; Art. 13, Law n. 689/1981: Electronic monitoring systems used for automatic administrative violations must undergo initial homologation to guarantee technical precision, and the absence of such homologation invalidates the corresponding administrative sanction regardless of photographic evidence.

Parole chiave

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administrative sanction validity Argos system homologation automatic violation detection technical precision requirement public official liability video surveillance evidence Cassation dismissal tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, Ordinance n. 274/2015
4434/2015 del 1°/06/2016, che le a veva ingiun to il pagamento della sanzione amministrativa di euro 150,00 (oltre accessori) per la violazione dell’art. 17, comma 1, ordinanza n.
Art. 45, comma 6, c.d.s.
274/2015, dell’art. 45 comma 6 c.d.s., come interpretato dalla sentenza n.
Art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
113 del 2015 della Corte costituzionale, nonché dell’art. 12,comma 2 , disp.
Art. 13, Law n. 689/1981
e, infine, la violazione dell’art. 13 della legge n.
Art. 360, comma 1, nn. 3 and 5, c.p.c.
il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn.
Art. 2697 c.c.
274/2015 e dell’art. 2697 c.c. in quanto dalverbale di accertamento, che è dotato di fede privilegiata, risulta che il natante era transitato nel rio della Pietà – S ant’ Antonin senza svolgere un servizio a favore dei residenti, sicché, in base alla regola di riparto, tra P.A.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
e, infine, la violazione dell’art. 13 della legge n.
art. 2697 c.c
274/2015 e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 113/2015
Cass. n. 20492/2024
7090/2022); in secondo luogo, quanto ai prospettati errores in iudicando, occorre ribadire l’orientamento di questa Corte (in termini, Cass. n. 20492/2024) per il quale la decisione della Corte c ostituzionale n.
Cass. n. 10505/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22331/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicoletta Ongaro (NGRNLT60B64F241K), Antonio Iannotta (NNTNTN60S07L736V). -Ricorrente – Contro VENICE WATERTAXI SOC. COOP . , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in Roma Via Celimontana, presso lo studio dell’avvocato Mario Romano (RMNMRA60S18H501X) rappresentata e difes a dall ’ avvocato Mariarosa Cozza (CZZMRS70L65L736V). -Controricorrente – SANZIONI AMMINISTRATIVEAvverso la sentenza del Tribunale di Venezian. 198/2021, pubblicata il 2/02/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del26 settembre 2024. Rilevato che:

1. il G iudice di P ace di Venezia , con sentenza n. 1454/2018, accoglieva l ’ opposizione proposta da Venice Water taxi s.c. avverso l’ordinanza-ingiunzione del Comune di Venezia n. 4434/2015 del 1°/06/2016, che le a veva ingiun to il pagamento della sanzione amministrativa di euro 150,00 (oltre accessori) per la violazione dell’art. 17, comma 1, ordinanza n. 274/2015 (sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis del d. lgd. N. 267/2000), rilevata con il dispositivo Argos, per il transito di una imbarcazione nel tratto tra Canale Fondamenta Nuove e Bacino San Marco nonostante il divieto imposto alle unità adibite al servizio taxi e NCC dalle 22.30 alle 13.00 del giorno successivo;

2. il Tribunale di Venezia respin geva l’appello del Comune di Venezia sul rilievo che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non era contestato che l’ A mministrazione comunale non ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta omologazione e le periodiche verifiche di funzionalità e taratura delsistema Argos, quale strumento di misura che, per sua natura, è soggetto a usura e a obsolescenza e, quindi, necessita sia di omologazione iniziale che di verifiche periodiche;

3. il Comune di Venezia ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. La società intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale. Consideratoche:1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015, dell’art. 45 comma 6 c.d.s., come interpretato dalla sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, nonché dell’art. 12,comma 2 , disp. prel. c.c. e, infine, la violazione dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981.

Si ascrive al Tribunale di Venezia, da un lato, di non avere considerato che le procedure di taratura, verifica periodica e di omologazione, indicate dal codice della strada , fanno esclusivo riferimento ai dispositivi di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non ai sistemi di videosorveglianza e, quanto alla prospettata violazione dell’art. 12 delle preleggi, di avere applicato analogicamente la disciplina del c.d.s. in assenza dei presupposti per l’analogia; dall’altro (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), di avere trascurato che il sistema Argos, nella specie, è stato utilizzato come strumento per la videosorveglianza e non come sistema di misurazione della velocità;

2. il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 17, comma 1, dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015 e dell’art. 2697 c.c. in quanto dalverbale di accertamento, che è dotato di fede privilegiata, risulta che il natante era transitato nel rio della Pietà – S ant’ Antonin senza svolgere un servizio a favore dei residenti, sicché, in base alla regola di riparto, tra P.A. e soggetto sanzionato, dell’onere della prova, spettava a quest’ultimo dimostrare la sussistenza di un’ipotesi di eccezione algenerale divieto di navigazione in una determinata fascia oraria;

3. i due motivi di ricorso, da esaminare insieme perché connessi, sono inammissibili e infondatinei termini che seguono; in primo luogo, in presenza della cd. doppia conforme, e cioè di due sentenze di merito fondate sulla medesima motivazione (nella specie, favorevoli all’opponente ) , è inammissibile la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo” di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 8053/2014; Cass. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022); in secondo luogo, quanto ai prospettati errores in iudicando, occorre ribadire l’orientamento di questa Corte (in termini, Cass. n. 20492/2024) per il quale la decisione della Corte c ostituzionale n. 113/2015 riguarda le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (a prescindere dalla circostanza che in ipotesi si verta in tema di circolazione acquatica e non stradale), e non gli apparecchi che costituiscono strumenti di misurazione (Cass. nn. 17454/2020, 16064 / 2020 , 10458/2019, 11574/2017), ragion per cui l’estensione dell’à m bito dell’obbligatorietà della taratura e verifica periodica di funzionalità al di fuori dei casi di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità richiederebbe un’apposita previsione di legge.

Detto questo, però, la decisione del Tribunale di Venezia, che va corretta (ex art. 384 ultimo comma c.p.c.) in parte qua in punto di motivazione, è comunque conforme a diritto. Per il giudice d’appello, infatti, (cfr. pag. 5 della sentenza) l’Amministrazione comunale non ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta omologazione e le periodiche verifiche di funzionalità e taratura dell’apparecchio Argos. Ciò rilevato, la premessa normativa è che la sanzione si fonda (tra l’altro) sul regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, che, all’art. 67 (“Dispositivi di monitoraggio”), così recita:

«1. Nell’ambito dell’intero sistema della laguna veneta devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento delle condizioni meteo marine, con particolare riferimento all’altezza della marea, al livello del moto ondoso, e alle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza di nebbia e delle condizioni di traffico; tali dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio dei canali, di cui all’art. 63, e al controllo dei punti di maggior congestione.

2. I dispositivi di monitoraggio del traffico e del moto ondoso sono installati dalle autorità competenti nei luoghi di ciascun canale in cui l’installazione risulti più opportuna, appositamente concordati tra le medesime in sede tecnica.

3. L’installazione, la custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all’autorità competente, che vi può provvedere anche a mezzo del soggetto affidatario del sistema di controllo e gestione di cui all’articolo precedente. Ciascuna autorità è tenuta ad inviare, con periodicità e modalità concordate, i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio dei canali.

4. I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di “tipo omologato”». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l’esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024).

Non possono supplire a tale mancanza l’immediata percezione dell’agente accertatore ovvero la documentazione fotografica prodotta, attestante la navigazione in orario non consentito, posto che l’accertamento è avvenuto a distanza e con l’utilizzo dell’indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza). Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui il sistema Argos, strumento di videosorveglianza basato sull’acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità ( ad esempio, l’autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a g arantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l’ attività accertatrice del pubblico ufficiale , procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell’accertamento medesimo.

Da ultimo, non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c.: posto che la P.A. non ha provato l’avvenuta omologazione del sistema Argos , nel senso che non ha dimostrato uno dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, non è nemmeno sorto l’onere del destinatario della sanzione di dimostrare un fatto impeditivo (come, ad esempio, la ricorrenza di una delle situazioni che esonerano dal divieto di navigazione), modificativo o estintivo di tale pretesa;

4. in conclusione, il ricorso è rigettato; 5.le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate per la novità della questione centrale della causa , che la Corte ha recentemente risolto; 6.ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe compensa per intero le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1