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Ordinanza — n. 26247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding administrative delay compensation where withdrawal request is a procedural prerequisite.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by three Guardia di Finanza officers against a lower court ruling that declared their administrative claim for equitable compensation inadmissible. The officers argued that the lower court's requirement to submit a withdrawal request prematurely violated constitutional rights and European Court of Human Rights principles regarding procedural acceleration. The court rejected this argument by citing a recent Constitutional Court decision confirming that such withdrawal requests constitute valid alternative procedural models designed to expedite proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2 co. 1 l. 89/2001; Art. 1-ter co. 3 l. 89/2001: The withdrawal request under Art. 71 co. 2 c.p.a. is a valid alternative procedural model for accelerating administrative proceedings, and its absence does not render a claim for equitable compensation inadmissible.

Parole chiave

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equitable compensation administrative delay procedural prerequisite alternative procedural models Guardia di Finanza Constitutional Court inadmissibility diritto agli assegni per figli

Disposizioni normative citate

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Art. 2 co. 1 l. 89/2001
In mancanza di un’interpreta- zione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art.
Art. 1-ter co. 3 l. 89/2001
107/2023 ha dichia- rato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art.
Art. 117 co. 1 cost.
2-bis, per con- trasto con l’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art.
Art. 6 Cedu
1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost.
Art. 13 Cedu
Art. 71 co. 2 c.p.a.
208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di pre- lievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs.
art. 71-bis c.p
107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 348/07
6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.
Corte cost. 349/07
Corte cost. 107/2023
Corte cost. 107/2023 ha dichia- rato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art.
Corte cost. 121/2020
Cass. 17980/2024
Cassation Court dismisses appeal regarding unreasonable administrative process delay compensation, ruling the withdrawal request is not a preventive remedy.
C.E.D.U. Olivieri c. Italia
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11013/2023 R.G. proposto da: MARASCO OSVALDO, RELLA PIETRO, SGROI SALVATORE, elettiva- mente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato CERIO ENNIO (CRENNE74D27B519V) che li rappre- senta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51780/2022 depositata il23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo in cui Osvaldo Marasco, Pietro Rella e Salvatore Sgroi, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ri- corrono al TarLazio nel febbraio 2016 per il riconoscimento dei be- nefici demografici del 2,50%, consistenti nello scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli.

La domanda è proposta da costoro nel luglio 2022, a processopresupposto ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione intro- dotta dalla legge di stabilità del 2016). Avverso tale decisione, le parti private ricorrono in cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo (p. 6 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo.

In mancanza di un’interpreta- zione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di pre- lievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per con- trasto con l’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.

Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che du- bitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza Cedu Olivieri c. Italia. 2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024 , di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettaglidell’argomentazione). Corte cost. 107/2023 ha dichia- rato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett.

a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost.(riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro d el ricorso at- tuale. Lapronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alter- nativi»(adottati in funzione di accelerazione del processo di cogni- zione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass. 17980/2024) .

Tale concretizza- zione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali al- ternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali ri- medi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001 senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché