Italian Supreme Court dismisses fair compensation claim for administrative delay due to missing pre-extraction request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Giuseppe Manzo's request for fair compensation regarding the unreasonable duration of an administrative process. The applicant argued that the lower court incorrectly required a pre-extraction request under Law 89/2001, citing European Court of Human Rights jurisprudence. The Court rejected this, relying on a recent Constitutional Court ruling that validates such requests as valid alternative procedural models designed to accelerate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1-ter comma 3 l. 89/2001; Art. 2 comma 1 l. 89/2001: The Constitutional Court has established that the pre-extraction request constitutes a valid alternative procedural model for accelerating administrative proceedings, thereby rendering its absence a valid ground for inadmissibility of compensation claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7369/2023 R.G. proposto da : MANZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato CERIO ENNIO (CRENNE74D27B519V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50917/2022 depositato il4/10/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo. La domanda è proposta da Giuseppe Manzo nel 2022, a processo presupposto ( instaurato in data 29.9.2015) ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione introdotta dalla legge di stabilità del 2016).
Avverso tale decisione, si ricorr e in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con un atto nominato «controricorso». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo (p. 5 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo. In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per contrasto conl’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.
Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che dubitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza Cedu Olivieri c. Italia. 2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024, di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettagli dell’argomentazione). Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett.
a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro del ricorso attuale. La pronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass.17980/2024).
Tale concretizzazione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001, senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata». 3. -Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il Ministero ha depositato un controricorso che nell’argomentazione in diritto consiste nella seguente proposizione:
«Il combinato disposto di cui alle norme: art. 1bis, comma 2, l. 89/01 e art. 1 ter, comma 3, l . 89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c. si desume che il «contraddire» è requisito di forma contenuto del controricorso. Contraddire significa offrire una risposta argomentata volta a ribaltare la posizione giuridica avversaria, presentando elementi a proprio favore, che i n questo contesto consistono in reinterpretazioni normative.Tale requisito non si rinviene nell’atto de quo, al di là di come esso sia stato qualific