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Ordinanza — n. 26246/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses fair compensation claim for administrative delay due to missing pre-extraction request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26246/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Giuseppe Manzo's request for fair compensation regarding the unreasonable duration of an administrative process. The applicant argued that the lower court incorrectly required a pre-extraction request under Law 89/2001, citing European Court of Human Rights jurisprudence. The Court rejected this, relying on a recent Constitutional Court ruling that validates such requests as valid alternative procedural models designed to accelerate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1-ter comma 3 l. 89/2001; Art. 2 comma 1 l. 89/2001: The Constitutional Court has established that the pre-extraction request constitutes a valid alternative procedural model for accelerating administrative proceedings, thereby rendering its absence a valid ground for inadmissibility of compensation claims.

Parole chiave

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fair compensation claim administrative delay pre-extraction request alternative procedural models Constitutional Court ruling Law 89/2001 inadmissibility ground ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 1-ter comma 3 l. 89/2001
(d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art.
Art. 2 comma 1 l. 89/2001
In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co.
Art. 117 comma 1 Cost.
2-bis, per contrasto conl’art. 117 co.
Art. 6 CEDU
1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost.
Art. 13 CEDU
Art. 370 c.p.c.
89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c. si desume che il «contraddire» è requisito di forma contenuto del controricorso.
art. 71-bis c.p
107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a.
art. 370 c.p
89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 107/2023
Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art.
Corte Cost. 121/2020
Cass. 17980/2024
Cassation Court dismisses appeal regarding unreasonable administrative process delay compensation, ruling the withdrawal request is not a preventive remedy.
Corte EDU Olivieri c. Italia
Corte Cost. 348/07
6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.
Corte Cost. 349/07
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7369/2023 R.G. proposto da : MANZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato CERIO ENNIO (CRENNE74D27B519V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50917/2022 depositato il4/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo. La domanda è proposta da Giuseppe Manzo nel 2022, a processo presupposto ( instaurato in data 29.9.2015) ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione introdotta dalla legge di stabilità del 2016).

Avverso tale decisione, si ricorr e in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con un atto nominato «controricorso». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo (p. 5 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della domanda di equo indennizzo. In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1-ter co.3 della stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2 co. 2-bis, per contrasto conl’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07.

Il ricorso cita sentenze della Corte costituzionale e della Cedu che dubitano che l'istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza Cedu Olivieri c. Italia. 2. – Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024, di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettagli dell’argomentazione). Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall'art. 1 co. 777, lett.

a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l'art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro del ricorso attuale. La pronuncia della Corte costituzionale si colloca nell'indirizzo -già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) - che sta concretizzando la nozione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) nel senso da includervi i «modelli sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass.17980/2024).

Tale concretizzazione, nel senso della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell'art. 1-ter co. 1 l. 89/2001, senza contraddire la giurisprudenza della Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanzadi prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un'accelerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata». 3. -Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il Ministero ha depositato un controricorso che nell’argomentazione in diritto consiste nella seguente proposizione:

«Il combinato disposto di cui alle norme: art. 1bis, comma 2, l. 89/01 e art. 1 ter, comma 3, l . 89/01, evidenzia la correttezza giuridica del doppio rigetto della Corte di merito».Dall’art. 370 c.p.c. si desume che il «contraddire» è requisito di forma contenuto del controricorso. Contraddire significa offrire una risposta argomentata volta a ribaltare la posizione giuridica avversaria, presentando elementi a proprio favore, che i n questo contesto consistono in reinterpretazioni normative.Tale requisito non si rinviene nell’atto de quo, al di là di come esso sia stato qualific