Italian Court dismisses appeal on warranty claim, upholding seller's eight-day notice defense for latent defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by sellers against a lower court ruling that awarded damages to buyers for a property defect. While buyers argued the sellers ignored formal declarations and expert reports proving timely notice, the court held that the sellers' own statements during a formal interrogation confirmed immediate notification via phone and letter. The court ruled that the lower court correctly applied the eight-day statutory deadline under Article 1495 of the Civil Code, noting that expert opinions lack confessional value and the sellers' admissions were sufficient to establish the notice requirement was met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1495 c.c.; Art. 157 c.p.c.: The court's assessment of the probative value of formal interrogations and expert opinions regarding the timely notification of defects falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21689/2019 R.G. proposto da : PICCINELLI CORRADO, BARCELLA MANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA TUSCOLANA 222, presso lo studio dell’avvocato SPADARO CRISTIANA (SPDCST65P48H501D), rappresentati e difesi dall'avvocato DINOIA GIANFRANCO (DNIGFR54D29G273R); -ricorrenti- contro REBAJOLI ENRICO, CORTESI ROSANNA, elettivamente domiciliatiin ROMA,VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O),rappresentati e difes i dall'avvocato VALTULINI GIOVANNI (VLTGNN65E17A937G); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 602/2019,depositata il 4/04/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Enrico Rebajoli e Rosanna Cortesi hanno proposto domanda nei confronti di Corrado Piccinelli e Manuela Barcella volta a ottenere la condanna dei convenuti, che avevano loro venduto un appartamento con garage di pertinenza, a risarcire i danni causati da un vizio presente nell’immobile. Gli attori hanno dedotto che, acquistato l’immobile il 12 dicembre 2006, avevano riscontrato il vizio (infiltrazioni d’acqua nel garage) dopo alcune abbondanti precipitazioni nel dicembre 2007.
Con la sentenza n. 375/2015, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda: ha ritenuto fondata l’eccezione dei convenuti di decadenza dalla garanzia per vizi, non avendo gli attori provato di avere denunciato il vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall’art. 1495 c.c.
2. La sentenza è stata impugnata da Enrico Rebajoli e Rosanna Cortesi. Con la sentenza n. 602/2019, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame e ha condannato Piccinelli e Barcella al pagamento di euro 12.767. Il Tribunale – ha osservato il giudice d’appello - non ha debitamente valorizzato le dichiarazioni confessorie rese dai venditori in sede di interrogatorio formale, che confermano quanto dedotto dagli attori, ossia che il vizio era stato “immediatamente” denunciato con una telefonata, denuncia poi ribadita con lettera del 4 febbraio 2008, così che è stato rispettato il termine di decadenza prescritto dall’art. 1495 c.c.
3. Avverso la sentenza Corrado Piccinelli e Manuela Barcella ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso Enrico Rebajoli e Rosanna Cortesi. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro connessi:
1. il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 183, 230, 244 c.p.c., 2733 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto gli appellanti non decaduti dalla garanzia per vizi sulla base di una confessione” resa in sede di “interrogatorio formale su circostanze generiche, non ammissibili e più volte contestate”;
2. il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ignorando l’interrogatorio formale dell’attore Rebajoli, il quale confessava di avere denunciato il vizio dopo il 4 febbraio 2008;
3. il terzo motivo lamenta “violazione degli artt. 1491 e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ignorando l’esistenza della consulenza tecnica di parte attrice nella quale è indicato” che gli attori conoscevano l’esistenza delle infiltrazioni sin dall’acquisto dell’immobile. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va sottolineato che i ricorrenti, nel lamentare l’ammissibilità del capitolo dell’interrogatorio formale perché generico, chiedono a questa Corte una valutazione ad essa preclusa.
A prescindere dalla necessità –e v. al riguardo i rilievi del controricorso a pag. 8 – di contestare l’ammissibilità del mezzo di prova sia prima della sua ammissione che dopo che è stata assunta, secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c. (cfr. la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16723/2020), in ogni caso “gli apprezzamenti sulla genericità, irrilevanza e influenza probatoria dell'interrogatorio, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, sfuggono ove motivati – come nel caso in esame (v. le pagg. 5-6 della sentenza) – al sindacato di legittimità della Cassazione” (così Cass. n. 895/1970).
Circa il secondo motivo di ricorso, va rilevato che la dichiarazione di Rebajoli, che ha parlato di denuncia del 4 febbraio 2008, è dichiarazione non incompatibile con quanto ritenuto provato dalla Corte d’appello, ossia che prima della denuncia formale – pacificamente posta in essere con comunicazione scritta il 4 febbraio 2008 – vi sia stata una telefonata con la quale, nell’immediatezza del riscontro delle infiltrazioni, queste siano state rese note ai venditori, così che non sussiste il denunciato vizio, non trattandosi di mancata valutazione di una circostanza decisiva.
Quanto alla mancata considerazione di quanto dichiarato dal consulente tecnico degli attori, va rimarcato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – quanto dichiarato dal tecnico di parte non ha certamente valore confessorio (dovendo la confessione provenire dalla parte) e non ha perciò effetto vincolante per il giudice, potendo rivestire il mero valore di indizio soggetto al libero convincimento del giudice (si veda al riguardo Cass. n. 21827/2013). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com