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Ordinanza — n. 26051/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses architect's appeal against disciplinary suspension due to insufficient factual motivation in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26051/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione allowed Roberto Pertosa's appeal against a disciplinary suspension imposed by the Foggia Bar Association. The architect argued that the national council's decision lacked specific factual grounds, merely referencing generic sources without detailing the alleged misconduct. The court found the reasoning insufficient because it created a 'double relation,' failing to explicitly link the specific facts to the violated deontological norms, thereby preventing effective judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; L. 241/1990, art. 3; L. 212/2000, art. 7: Administrative decisions must explicitly state the factual and legal premises supporting the ruling; mere references to external acts or generic descriptions without a clear logical connection constitute a substantive omission of motivation.

Parole chiave

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disciplinary procedure omission of motivation double relation deontological code judicial review professional order factual basis effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo,articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod.
Art. 44 regio decreto n. 2537 del 1925
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regio decreto n.
Art. 24 e 111 della Costituzione
Art. 6 CEDU
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Con il secondo motivo,articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior Ric.
art. 360 cod. proc. civ
Con il secondo motivo,articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod.
art. 111 Cost
27 - 6 - 20 2 4 - 5 - ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole anche il controllo della motivazione per relationem(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8053/12, 3367/11, 979/09 e 13937/02
Cass. Sez. 2, n. 868 del 17/01/2014
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Ordinanza — n. 25084/2025 — snciv
Cassation court quashes disciplinary sanction appeal dismissal due to ineffective PEC notification causing procedural delay.
Ordinanza — n. 19895/2024 — snciv
Cassation court allows architect's appeal, ruling disciplinary decision void for omitting specific factual allegations.
Sentenza 276/2016
Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to the 'Severino Law' regarding disqualification of elected officials. The court rejects all constitutional complaints filed by lower courts and civil society groups against the law's provisions. The decision upholds the validity of the law's articles concerning disqualification and election bans. The court ruled that the challenged provisions do not violate the Italian Constitution or international human rights treaties. The judgment confirms the legal framework for disqualifying officials convicted of non-intentional crimes. The court found no violation of the principle of legality or proportionality in the law's application. The decision affirms the legislative intent to prevent corruption and protect public office integrity. The court emphasized that the law serves a legitimate public interest without exceeding constitutional limits. The judgment concludes that the challenged articles remain fully valid and enforceable. The court dismissed all admissibility and substantive constitutional objections raised in the case.
Sentenza — n. 29344/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on false declaration charges, allowing acquittal on prescription but imposing new sentence.
Ordinanza — n. 4119/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against disciplinary suspension for public employee absenting fraudulently. Dismissed

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5343-2022 proposto da: PERTOSA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Altomare dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro CONSIGLIO dell’ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA di FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimato – e contro PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA-intimato - Ric. 2022n. 5343 sez. S2 - ud. 27 - 6 - 20 2 4 - 2 - avverso la decisione n. 4/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento del 6 ottobre 2020, il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli architetti di Foggia inflisse all'architetto Pertosa la sanzione della sospensione di giorni 60, per plurime violazioni del codice deontologico, consistenti essenzialmente in comportamenti lesivi del decoro dell’ordine professionale e di alcuni colleghi candidati alle elezioni dell’Ordine provinciale del 2017; in particolare all’architetto fu contestato di aver diffuso notizie false su asseriti comportamenti deontologicamente e penalmente rilevanti tenuti dai colleghi candidati.

2. Con decisione n. 4 del 2022, il Consiglio Nazionale confermò il provvedimento disciplinare, escludendo la genericità delle contestazioni e l’assenza di motivazionecome contestate dall’architetto impugnante.

3. Avverso questa decisione l’arch. Pertosa ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il Consiglio non ha svolto difese; il Procuratore generale nonha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo,il ricorrente ha lamentato, in riferimento al numero 3 del comma primo dell'art.360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regio decreto n. 2537 del 1925 e degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell'articolo 6 CEDU per indeterminatezza delle contestazioni come indicate nell'atto di citazione a giudizio, propedeutico al procedimento disciplinare; in particolare, nell'atto di citazione, erano state riprodotte esclusivamente le norme Ric. 2022n. 5343 sez.

S2 - ud. 27 - 6 - 20 2 4 - 3 - disciplinari che si assumevano violate senza riferimento ai fatti; in conseguenza, sarebbe stata pregiudicata la difesa. 1.2. Con il secondo motivo,articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., l'architetto ha lamentato l'apparente motivazione sull'omissione delle indicazioni degli elementi di fatto posti a base della decisione: nella decisione impugnata, infatti, il Consiglio Nazionaleha richiamato sinteticamente la motivazione del provvedimento disciplinare, senza riportare quali elementi di fatto, già oggetto di contestazione nella citazione, fossero stati posti a fondamento della contestazione e, poi, della sanzione.

2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Come chiarito da questa Corte, proprio con riferimento al procedimento disciplinare a carico degli architetti, la contestazione, al professionista, dell'addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari, deve avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell'imputazione, dopo avere «udito l'incolpato», « decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare»), ma soltanto nel procedimen to disciplinare vero e proprio: il R.D. n. 2 53 7 del 1925 non prevede, infatti, per la fase preliminare, l'obbligatorietà della specifica contestazione degli addebiti, né impone l'audizione personale dell'incolpato, ma impone tali adempimenti solamente qualora sia avviato, con la seconda fase, il procedimento disciplinare vero e proprio dove gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del Ric. 2022n. 5343 sez.

S2 - ud. 27 - 6 - 20 2 4 - 4 - procedimento (Così, in ultimo, Cass. Sez. 2, n. 24679 del 08/10/2018 con indicazione di precedenti pronunce). Ciò posto, il Consiglio Nazionale, a fronte dello specifico motivo di impugnazione relativo alla mancanza di un’adeguata contestazione dei fatti ritenuti deontologicamente rilevanti,si è limitato a dare atto che l’arch. Pertosa è stato ritenuto responsabile dal Collegio del Consiglio di disciplina «di aver diffuso notizie false tramite interviste e altri mezzi relativi a brogli elettorali e comportamenti contrari al codice deontologico e, se comprovati, penalmente rilevanti, nei confronti di colleghi candidati alle elezioni dell’Ordine provinciale di Foggia del 2017»; quindi, senza riportare alcun fatto, ha affermato che ha riferito che il Collegio di disciplina avrebbe «citato con precisione le fonti dell'attività denigratoria», «ovvero le memorie difensive avanti al collegio medesimo, le piattaforme social e la stampa locale».

È evidente, allora, che sul punto della compiutezza della contestazione, il Consiglio ha reso una motivazione soltanto apparente perché si è limitata ad un richiamo generico alla motivazione posta a fondamento del provvedimento disciplinare. Questa Corte ha costantementeprecisato che la motivazione per relationemdi una sentenza , seppure in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento dei contenuti della sentenza richiamata che devono essere comunque oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato: in altri termini, «l'ammissibilità della motivazione attraverso riferimenti esterni ad essa è data dalla completezza e logicità degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante».Per principio generale dell'ordinamento, desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior Ric. 2022n. 5343 sez.

S2 - ud. 27 - 6 - 20 2 4 - 5 - ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole anche il controllo della motivazione per relationem(Cass. nn. 8053/12, 3367/11, 979/09 e 13937/02), sicché è necessario a monte, anche nell’ipotesi di provvedimento amministrativo -qual è quello disciplinare impugnato al Consiglio - che la motivazione del provvedimento richiamatocontenga una chiara esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa (così in Cass.

Sez. 2, n. 868 del 17/01/2014). Nella specie, allora, limitandosi a riportare le generiche indicazioni sulle «fonti dell'attività denigratoria», per giunta riferendosi anche ad atti successivi all’inizio del procedimento disciplinare, cioè «le memorie difensive avanti al Collegio medesimo», il Consiglio ha reso una motivazione che rimanda al richiamo – a sua volta generico e apodittico -contenuto nel provvedimento amministrativo ad atti esterni («… le piattaforme social e la stampa locale»)e che, pertanto, si risolve nellacosiddetta doppia relatio ; c osì espressa, questa motivazione non consente alcun tipo di controllo logico, giuridico e fattuale sulle ragioni della decisione, al punto che la motivazione stessa, non consentendo alcuna intelligenza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare, deve ritenersi sostanzialmente omessa(sulla doppia relatio , Cass.

Sez. 2, n. 868/2014cit.).

3. Il ricorso è perciò accolto , con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in diversa composizione, perché provveda al riesame dell’impugnazione del provvedimento sanzionatorio in conformità a quanto qui statuito. 3.1. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in applicazione dell’art. 385 comma terzo cod. proc. civ., sono poste a carico del Consiglio dell’Ordine degli architetti, Ric. 2022n. 5343 sez. S2 - ud. 27 - 6 - 20 2 4 - 6 - pianificatori, paesaggisti e conservatori di Foggia, in favore dell’architetto Pertosa, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa i l provvedimento impugnato , con rinvio al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in diversa composizione; condanna il Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Foggia al pagamento, in favore di Roberto Pertosa , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e