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Ordinanza — n. 26028/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26028/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The original dispute involved a property owner seeking to retract a building due to distance violations, while the defendant argued the structure was over twenty years old. The court ruled that the withdrawal, accepted under the Civil Procedure Code, terminated the proceedings without addressing the substantive legal merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, duly accepted by the court, extinguishes the proceedings without any ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code property distance violations Cassation appeal dismissal costruzioni non autorizzate violazione delle norme edilizie violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Preliminarmente, rileva il Collegio che con atto del 16/7/2024 è pervenuta rinunzia al ricorso, debitamente accettata. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronunzia sulle spese (v. art. 391 cpc).
art. 390 cod. proc. civ
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronunzia sulle spese (v.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10199/2020 R.G. proposto da DE FILIPPI ANNA MARIA ELISA, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Manzi, unitamente e disgiuntamente dal prof. avv. Cesare Glendi, nel cui studio in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro DE FILIPPI BRUNO, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Rosso ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 55, presso lo studio dell’avv. Gabriela Federico. -controricorrente- Avverso la sentenza n. 217 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 15/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 settembre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Bruno De Filippi, premesso di essere proprietario di un immobile in Levanto, località Piano San Rocco, posto al confine con altro di Oggetto: Distanze proprietà di Anna Maria Elisa De Filippi, convenne quest'ultima davanti al Tribunale della Spezia, assumendo che la stessa, nel periodo 1977-1997, aveva compiuto una serie di lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato meglio descritti nell’atto, nell'ambito dei quali aveva, tra l'altro, sistemato nella proprietà condominiale, senza alcuna autorizzazione, tubazioni di scarico delle acque nere, le quali dovevano perciò essere spostate.

Costituitasi in giudizio, De Filippi Anna Maria Elisa propose a sua volta domanda riconvenzionale in ordine al nuovo corpo di fabbrica edificato dall'attore su una preesistente porzione di terrazza in violazione delle distanze di legge, anche con riguardo alle vedute. Il Tribunale adito accolse le sole domande attoree, condannando la convenuta ad arretrare l’opera realizzata tramite copertura del terrazzo mt. 10 di distanza dal confine di proprietà dell’attore, e respinse quella riconvenzionale. Il giudizio di gravame, instaurato da Anna Maria Elisa De Filippi, si concluse, nella resistenza dell'appellato, con la sentenza n. 217/2019, pubblicata il 15/02/2019, con la quale la Corte d'appello di Genova respinse l'appello.

2. Contro la predetta sentenza, Anna Maria Elisa Filippi propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Bruno De Filippi resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 cod. civ., delle norme tecniche di attuazione e, in specie, dell'art. 41 del PUC del Comune di Levanto, pubblicato nel B.U.R.L. n. 10 del 09/03/2005, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito condannato la ricorrente all'arretramento del proprio manufatto per violazione delle distanze, senza tenere conto della sopravvenienza di una norma più favorevole che prevedeva una distanza inferiore.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 156, secondo comma, 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in rapporto agli artt. 2697, 2699 e 1721 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito disatteso il motivo d'appello, col quale si denunciava l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel ritenere non provata la presenza ultraventennale dell'opera in esame, nonostante le risultanze testimoniali acquisite attestassero che le opere erano terminate nell'aprile del 1983.

3. Preliminarmente, rileva il Collegio che con atto del 16/7/2024 è pervenuta rinunzia al ricorso, debitamente accettata. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronunzia sulle spese (v. art. 391 cpc).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizi