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Ordinanza — n. 25900/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects cassation extinction decree by adding omitted co-contrary party name due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25900/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical omission in a cassation extinction decree. The applicants sought to add their co-contrary party, Di Iorio Carmela, whose name was missing from the official document. The Court ruled that the omission constituted a mere drafting error by the clerk and ordered the immediate correction of the decree to include both parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct clerical errors in its own decrees when such errors result in the omission of a party's name, provided the correction does not alter the substantive rights of the parties.

Parole chiave

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clerical error correction omission of party name cassation extinction decree drafting mistake remedy Art. 391 bis c.p.c. correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
controricorso per cassazione); letto l'art. 391 bis c.p.c.;
art. 391 bis c.p
controricorso per cassazione); letto l'art. 391 bis c.p.c.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nel “decreto di estinzione del giudizio di cassazione” n. 2136 /20 24 del Consigliere delegato , proposto da: CORBINO ANNUNZIATA, DI IORIO CARMELA, elettivamente domiciliate in NAPOLI VIALE AUGUSTO 148, presso lo studio dell’avvocato D'ALESSIO PASQUALE (DLSPQL43L19F839S) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro CONTE LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO (SNTMRA45P14E329Q) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE (DMGGPP52P23A617O) -intimata- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSAE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che Annunziata Corbino e Carmela Di Ioriohanno proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nel “decreto di estinzione del giudizio di cassazione”di questa Corte n. 2136/2024, laddove è stata omessa la menzione, quale controricorrente, della Di Iorio; rilevato che, nell’istanza si chiede altresì di precisare se le spese liquidate in favore della parte “controricorrente Corbino Annunziata, come da dispositivo del decreto n. 2136/2024 del 19.01.2024, debbano riferirsi anche, in via solidale, alla sig.ra Di Iorio Carmela oppure se tali spese debbano essere liquidate, in aggiunta, anche in favore di quest’ultima, in pari misura, con eventuale attribuzione, in caso di accoglimento e soltanto per queste ultime, all’antistatario sottoscritto avvocato”; rilevato chesulla omissione del nome l'istanza è fondata , trattandosi di mera svista dell’estensore; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione, nei limiti della richiesta volta ad aggiungere al nome della controricorrente quello di Carmela Di Iorio.

Ferma ogni altra statuizione (corretta è infatti la liquidazione delle spese in favore di unica parte, intesa quale unico centro di interessi: v . controricorso per cassazione); letto l'art. 391 bis c.p.c.;

P.Q.M.

la Corte dispone la correzione del decretodi estinzione n. 2136/2024 nel senso che: laddove leggesi " CORBINO ANNUNZIATA, difese come in atti (controricorrenti)"; debba leggersi ed intendersi:" CORBINO ANNUNZIATA e DI IORIO CARMELA, difese come in atti (controricorrenti)". Ferma ogni altra statuizione. Manda alla Cancelleria per le annotazi