Cassation court dismisses appeal on usucapion of easement due to lack of specific destination signs proving permanent burden.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim for usucapion of a right of way, ruling that the lower court failed to verify specific destination signs. While the existence of a paved path was confirmed, the appellate court did not establish that the path was objectively and specifically intended for the easement's exercise. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to address this evidentiary gap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1061 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: For the acquisition of a right of way by usucapion, mere existence of a suitable path is insufficient; there must be visible signs of permanent works specifically destined for the easement's exercise to reveal the burden on the servient land.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3812/2024 R.G. proposto da: VIGNAGA GIANNA DANIELA, elettivamente domiciliata in ROVIGO PIAZZA XX SETTEMBRE 31 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CARRICATO FRANCESCO (CRRFNC69M16H620K) che larappresenta e difende -ricorrente- contro OLIVO INES, MARCHETTO GIUSEPPINA, MARCHETTO BLANDINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIEVE CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato USSANI D'ESCOBAR VINCENZO (SSNVCN71L13H501J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO NICOLA (LNGNCL66A31L781S) -controricorrenti- nonché contro VIGNAGA ANGELO LUCIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2261/2023 depositata il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Blandina Marchetto, Giuseppina Marchetto ed Ines Olivo citarono Gianna Daniela Vignagadinanzi al T ribunale di Rovigo, per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, esercitata su un fondo di Ceregnano, appartenente alla convenuta. Costituita la convenut a , all’esito del l’istruttoria l'adito giudice accoglieva la domanda. Proponeva appello lasoccombente ed appello incidentale i Marchetto e la Olivo .
Con sentenza n. 2261del 16 novembre 20 23 , la C orte d'appello di Venezia ha rigettatoentrambi i gravam i. La Corte distrettuale ha osservato che, nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni ’80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio erano stati confermati dai testi escussi. Ha escluso , altresì, la sussistenza della tolleranza, invocata dall’appellante, considerata la lunghissima durata del transito (dal 1964) “e comunque non risultando dagli atti circostanze o altre emergenze idonee a fornire tale prova”.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Gianna Daniela Vignaga, sulla scorta di tremotivi. Hanno proposto tempestivo controricorso Blandina Marchetto, Giuseppina Marchetto ed Ines Olivo. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DI DIRITTO 1. Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’impugnata sentenza, a suo dire,non avrebbe fatto buon governo e corretta applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo all’apparenza e all’utilitas della pretesa servitù di passaggio, ed in particolare avrebbe completamente omesso l’indagine sull’esistenza di quel quid pluris rispetto alla semplice pres enza del tracciato, volto a riscontrare l’univoca destinazione del tracciato medesimo all’esercizio della pretesa servitù.
2. Con il secondo subordinato mezzo, la Vignaga si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2651 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato l’area di sedime ed i mappali di proprietà della stessa Vignaga interessati dalla pretesa servitù di passaggio, anche ai fini della necessaria corrispondenza tra i mappali interessati e quelli oggetto della trascrizione della sentenza costitutiva del diritto.
3. Il terzo motivo, sempre in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che il riconoscimento dell’indennità di asservimento prevista dall’art. 1032 c.c. sia precluso in assenza di domanda giudiziale da proporre nel corso del primo grado di giudizio.
4. Il primo motivo è fondato ed assorbelogicamente i rimanenti . Secondo il costante orientamento di questa Corte, il requisito dell'apparenza dellaservitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di unaservitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio dellaservitù (tra le varie, Sez. 2, n. 6665 del 13 marzo 2024; Sez. 2, n. 29555 del 25 ottobre 2023; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021;
Cass. n. 7004/2017). Nel caso in esame, la Corte d’appello si è limitata ad affermare: “Nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni 80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio sono stati confermati dai testi escussi. Conseguentemente, le circostanze menzionate dall’appellante principale, ma successive alla maturata usucapione sono irrilevanti”. Come è evidente, la sentenza impugnata ha soltanto considerato il tracciato naturalistico di un percorso, ma non ha accertato che quel percorso fosse obiettivamente e specificamente destinato all’ esercizio di una servitù , così da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e da rendere manifesto che non si tratta sse di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, atteso il carattere discontinuo della medesima servitù.
Così motivando , la Corte di merito si è discostata dall’orientamento di questa Corte sulla apparenza della servitù e pertanto la sentenza impugnata va cassata per nuovo esame. Accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglieil primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legi