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Ordinanza Interlocutoria — n. 25837/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding mandatory six-year deadline for bankruptcy proceedings under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25837/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to the Court of Appeal of Naples for public hearing. Recurrents argued that the lower court erred by accepting a seven-year duration for bankruptcy proceedings instead of the statutory six-year limit, claiming the legislature removed judicial discretion on reasonable duration. The court noted the legal questions raised require further examination regarding the interpretation of the six-year deadline and judicial discretion, necessitating a public hearing to resolve the nomofilactic issues.

Regesto Legislator

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Art. 2, comm. 2-bis L. 89/2001; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation declares the appeal inadmissible and remands the case to the Court of Appeal for public hearing when the appeal raises questions requiring further examination regarding the interpretation of the reasonable duration of bankruptcy proceedings and the scope of judicial discretion.

Parole chiave

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reasonable duration of proceedings bankruptcy proceedings judicial discretion statutory time limits remand for public hearing nomofilactic examination Italian bankruptcy law credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comm. 2-bis L. 89/2001
– I ricorrenti proponevano ricorso ex art. 2 L.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 par. 1 CEDU
Essendo la procedura fallimentare in essere da circa 26 anni (dalle date di ammissione al passivo alla data di deposito del ricorso), i ricorrentichiedevano alla Corte l’accertamento della violazione del diritto al “termine ragionevole” di cui all’art. 6 § 1 della C.E.D.U.
Art. 13 CEDU
6 parag.1e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ex art. 360, comma 1, n .
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
d.l. 83 del 2012
23982 ) , secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 e della questione relativa alla possibilità di un autonomo apprezzamento da parte del giudice di discostarsi dalle indicazioni normative (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20508
Cass., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23982
Cass., Sez. VI-2, 8 luglio 2021, n. 19555
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11147/2023 R.G. proposto da : FOGLIA MANZILLO VITTORIO, ALDI MARIA, RUSSO FRANCESCO, LA TORRE ROSARIA, FERRARA LUCIANA, ESPOSITO RAFFAELE, COSTANZO CARMELA, BOEMIO RACHELE, COSTANZO ANNA, PREVITERA CIRO, GIACCO CHIARA, D'ELIA GIULIA AMALIA MARIA, CARTOLANO PAOLA, PESSETTI MARIA, ELBERTI MARIAROSARIA, NARCISO CONCETTA, CARTOLANO VITOMARIA, ALDI LUISA, ALDI FLORINDA, FERRARA LUCIANA, rapp.ti e difes i dagli avv.ti Massimo Ferraro ed Alessandro Ferrara, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

Alessandro Ferrara, in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30; --ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 1380/2022,depositat o i l 5 dicembre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – I ricorrenti proponevano ricorso ex art. 2 L. n . 89/01 secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 55 della L. n. 134/12, relativamente a una procedura fallimentare, al cui passivo sono stati insinuati in quanto creditori privilegiati della “De Asmunids Antonio e Guido S.D.F.”, per acquisto di titoli - obbligazionari, con sede in Napoli allaPiazza Bovio, n. 8, dichiarata fallita dal Tribunale diNapoli con sentenza del 15.5.1996/16.5.1996, con estensione del fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, De Asmundis Guido, De Asmundis Antonio e Francesco Giordani.

Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 29.01.1997. In particolare, precisavano che : in data 31.03.1998 il curatore fallimentare depositava il primo progetto di riparto parziale poi modificato con quellodepositato e reso esecutivo il 22.05.1998. In data 19.03.2010 esaminato il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore, il G.D. al fallimento dott. Candia verificava che il comitato dei creditori, informato dal curatore della presentazione di tale progetto, non aveva formulato alcun rilievo nel termine fissato, ritenuto che nessuna variazione a tale progetto andasse apportata, ordinava il deposito in cancelleria del progetto stesso.

Dall’esame del prospetto riepilogativo si evince che gli odierni ricorrenti sono creditori della procedura per cospicue somme nonostante il pagamento parziale ottenuto con i due piani di riparto.Accludevano una tabella riepilogativa contenente: nella prima il nominativo dei creditori, il numero di posizione, il credito ammesso al passivo, la somma incassata con il primo piano di riparto, la somma incassata con il secondo piano di riparto e il credito residuo vantato all’attualità. Essendo la procedura fallimentare in essere da circa 26 anni (dalle date di ammissione al passivo alla data di deposito del ricorso), i ricorrentichiedevano alla Corte l’accertamento della violazione del diritto al “termine ragionevole” di cui all’art. 6 § 1 della C.E.D.U. ed il riconoscimento del diritto all’equa riparazione del danno subito ex art. 2, L. n.89/01.

La Corte d'appello di Napoli, in fase monitoria,pur riconoscendo che il procedimento fallimentare si è protratto per 26 anni circa, valutava ladurata ragionevole del processo presupposto in anni 7. Con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo il Giudice di prime cure riteneva equo applicare il coefficiente minimo di €. 400,00 senza correttivi in aumento, così ingiungendo al Ministero della Giustizia il pagamento delle seguenti somme: Boniello Mariantonietta €. 7.200,00; Russo Francesco €. 7.200,00; Ferrara Luciana €. 7.200,00;

Esposito Raffaele €. 7.200,00; Postiglione Coppola Beatrice Maria €. 7.200,00; Azzariti Fumaroli Franz €. 7.200,00; La Torre Rosaria €. 7.200,00; Brandi Gennaro Luca €. 7.200,00; Costanzo Anna €. 7.200,00;Boemio Rachele €. 7.200,00; Costanzo Carmela €. 7.200,00; D’Elia Giulia Amalia Maria €. 7.200,00; Rispoli Onorina €. 7.600,00; Giacco Chiara €. 7.200,00; Previtera Ciro €. 7.200,00; Narciso Concetta €. 7.600,00; Cartolano Vitomaria €. 7.200,00; Cartolano Paola €. 7.200,00; Tebaldi Alessandro €. 7.200,00; Azzariti Fumaroli Giovanni €. 7.200,00;

Esposito Claudio €. 999,37; Esposito Dario €. 1.998,73; Esposito Ornella €. 3.997,46; Esposito Domenico €. 7.600,00; Esposito Claudio, Esposito Dario,Esposito Ornella e Esposito Domenico quali eredi legittimi di Russo Attilia €. 7.200,00; Elberti Mariarosaria €. 7.600,00; Elberti Mariarosaria quale erede legittima di Elberti Francesco €. 4.400,00;Elberti Mariarosaria quale erede legittima di Russo Concetta €. 4.800,00; Brandi Gennaro Luca, Brandi Ilaria, nella qualità di eredi legittimi di Mariscotti Francesca €. 6.800,00; Pessetti Maria, nella qualità di erede legittima di Pessetti Salvatore €. 3.600,00;Aldi Luisa, Aldi Florinda, Aldi Maria, nella qualità di eredi legittimidi Micera Maria €. 6.800,00;

Foglia Manzillo Vittorio, nella qualità di erede legittimo della de cuius Tafuri Diana €. 3.200,00; Ferrara Luciana,nella qualità di erede legittima di Ippolito Salvatore €. 1.600,00”. 2. – Avverso il decreto monitorio, i ricorrenti proponevano opposizioneai sensi dell’art. 5 - ter L n . 89/01 lamentando:

a) l’errata determinazione della durata ragionevole in annisette in luogo degli statuiti dal legislatore anni sei di cui all’art. 2, comma 2 bis, L. n . 89/01;

b) l’erronea commisurazione, ai fini della determinazione della valore della causa, all’ammontare del credito residuo all’ esito dei piani di riparto, anziché all’importo del credito originariamente insinuato alla massa passiva del fallimento;

c) l’erronea quantificazione delle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, non conformi ai criteri di liquidazione elaborati in sede europea, con l’aggravante della mancata applicazione dell’aumento percentuale del 20% per gli annidal terzo al sesto e del 40% per gli annidal settimo al sedicesimo ai sensi del comma 1 dell’art. 2 bis L. 89/2001 ed, infine, d) l’erronea quantificazione del compenso del giudizio, determinato in violazione dell’art. 4, comma 1 bis, del D.M: ne. 55/2014. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva soltanto l’ultimo motivo di opposizione, rideterminando l’ammontare del compenso liquidato, ritenendo non condivisibili le ulteriori censure, e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese della fase di giudizio. 3.

–I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comm a 2 bis, della Legge n . 89/01. Contestuale violazione e mancataapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 parag.1e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ex art. 360, comma 1, n . 3 cod. proc. civ .

I ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto ragionevole la durata della presupposta procedura fallimentare in anni sette in luogo dei previsti anni sei dal legislatore, trattandosi di predisposizione tassativa ex lege della durata ragionevole rispetto alla quale l’interprete è privo di alcun potere di discernimento. I ricorrenti sottolineano che ai giudici sarebbesfuggito che con le modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 il legislatore ha inteso sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine di ragionevole durata dei giudizi in generale e delle procedure esecutive e fallimentari in particolare.

I commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 delle Legge n. 89/01, nell’affermare che il termine indicato“Si considera rispettato”, sarebbero infatti univoci e non lo potrebbero intendersi se non nel senso che lo stesso termine costituisce il limite massimo della ragionevole durata del giudizio. Tale interpretazione sarebbeancor più obbligata con riferimento alle procedure fallimentari e di esecuzione forzata, interessate dall’intervento legislativo con una previsione speciale sconosciuta alla vecchia formulazione della norma, che lasciava ampia discrezionalità al Giudice dell’equa riparazione di valutarne la durata ragionevole in base alla complessità del caso concreto. 2.

–Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso ponga questioni che meritano approfondimento anche di natura nomofilattica in relazione al termine di durata ragionevole delle procedure fallimentari(Cass., Sez. II, 29 settembre 2020 , n. 20508 ; Cass., Sez. II , 12 ottobre 2017 , n. 23982 ) , secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 e della questione relativa alla possibilità di un autonomo apprezzamento da parte del giudice di discostarsi dalle indicazioni normative (Cass., Sez.

VI-2, 8 luglio 202 1, n. 19555 ) , sì da dover essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

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