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Ordinanza — n. 25819/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Ministry's opposition against bankruptcy delay compensation due to non-peremptory service terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25819/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry of Justice's opposition against a lower court's award of compensation for unreasonable bankruptcy procedure duration. The Ministry argued the lower court erred by declaring their late appearance inadmissible because the hearing date was fixed for written proceedings, yet they had not formally constituted themselves within ten days prior. The court ruled that the statutory term for opposing the compensation decree is not peremptory, allowing the Ministry to cure the delay and participate in the full adversarial phase.

Regesto Legislator

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Art. 5-ter l. 89/2001; The term for opposing a compensation decree in bankruptcy delay proceedings is not peremptory, permitting the opposing party to cure a late appearance and participate fully in the adversarial phase.

Parole chiave

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bankruptcy compensation unreasonable duration opposition incidentale non peremptory term late appearance adversarial phase service of process incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 5-ter l. 89/2001
737 ss., relativi al procedimento camerale ed espressamente richiamati dall’art. 5-ter l. 89/2001, il termine eventualmente fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione non è qualificabile come perentorio.
Art. 152 cod. proc. civ.
89/2001, dell’art. 152 e degli artt.
Artt. 737 ss. cod. proc. civ.
152 e degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020
e dell’art. 221, comma 4, del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
34/2020 in relazione all’art. 360, comma1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V I - 2, 26 maggio 2020, n. 9728
Cass., Sez. VI-2, 22 dicembre 2016, n. 26851
Cass., Sez. II, 3 settembre 2009, n. 19120
Cass., Sez. II, 28 settembre 2017, n. 22704
Cass., Sez. VI - 2, 18 giugno 2020, n. 11856
Cass., Sez. VI - 2, 12 ottobre 2015, n. 20463
Cass., Sez. II, 17 maggio 2018, n. 12122
Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014, n. 5700
Cass., Sez. II, 6 giugno 2023, n. 15763
Cass., Sez. VI - 2, 15 settembre 2015, n. 18113
Cass., Sez. VI-2, 10 aprile 2014, n. 8421
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5077/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro LOWELL S.R.L., in persona della legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dagliavv.ti Massimo Ferraro ed Alessandro Ferrara, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrara, in Roma, alla viaBarnaba Tortolini n. 30; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 1936/2022,depositat o i l 20 dicembre 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal Consigliere Gianluca Grasso. Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Alberto Cardinoai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. FATTI DI CAUSA 1. –Con ricorso ex art. 3 l . n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Napoli, la Lowell s.r.l. chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare “Papier di Pascarella Giovanni C. sas”, dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 654/34/2001depositata in data 21 giugno 2001.

La Corte di Appello di Napoli, con decreto del 7 agosto 2022, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando l’indennizzo nei limiti di quanto distribuito in favore della ricorrente con il piano di riparto finale (euro442,59). 2. –La società proponeva opposizione ex art. 5 - ter l . 89/2001 avverso il decreto, assumendone l’erroneità in merito alla quantificazione della somma riconosciuta. Assieme al ricorso, veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza del 30novembre 2022, nella quale era fissato per la costituzione della controparte il termine di dieci giorni prima della suddetta udienza.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con comparsa con opposizione incidentale, depositata in data 28novembre 2022. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in opposizione, dandoatto della tardiva costituzione, in data 28 novembre 2022, del Ministero della Giustizia, onerato – giusto decreto di fissazione dell’udienza di comparizione – di costituirsi entro 10 giorni prima della data di udienza. Pertanto, attesa la tardività , dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale . 3. – Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Lowell s.r.l. si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La Procura G enerale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-terl. 89/2001, dell’art. 152 e degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ri corrente censura la violazione delle norme in rubrica, per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato tardiva e conseguentemente inammissibile la costituzione con opposizione incidentale del Ministero, atteso che il deposito è avvenuto oltre il termine fissato nel decreto di fissazione udienza.

Al riguardo si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce una impugnazione in senso tecnico, ma dà luogoad una fase a contraddittorio pieno successiva all’emissione di un decreto emesso inaudita altera parte , a contraddittorio non integro. Pertanto, pur se qualificata come opposizione incidentale, l’atto di costituzione in giudiziodel Ministero non ha valenza impugnatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione non è incorsa in alcuna preclusione a seguito del mancato rispetto deltermine indicato nel decreto.

Insecondo luogo, si evidenzia che comunque a tale termine non può essere conferito valore perentorio.Difatti, un termine può essere qualificato perentorio solo qualora tale qualificazione sia espressamente prevista da una norma o sia desumibile dalle conseguenze che la legge stabilisce in conseguenza del suo superamento. A tal proposito, l’art. 152 del codice di rito stabilisce che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.” Pertanto, in assenza di alcuna specifica disposizione rintracciabile negli artt. 737 ss., relativi al procedimento camerale ed espressamente richiamati dall’art. 5-ter l. 89/2001, il termine eventualmente fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione non è qualificabile come perentorio. Infine, si contesta la decisione nell a parte in cui la Corte d’Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione incidentale sulla scorta del fatto che “l’udienza di comparizione era fissata in trattazione scritta e parte opponente ha ritualmente e tempestivamente depositato le note di trattazione scritta in data 25 novembre 2022, ben prima della predetta costituzione”.

Sul punto si deduce chenel decreto di fissazione dell’ udienza notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato non vi era alcuna indicazione in merito allo svolgimento dell’udienza nelle formedella trattazione scritta. 1.1. –Il motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo(Cass. , Sez.

V I - 2, 26 maggio 2020 , n. 9728; Cass.,Sez. VI-2, 22 dicembre 2016 , n. 26851 ; Cass. , Sez. II, 3settembre 2009 , n. 19120 ) . Si tratta di un procedimento non assimilabileall'appello, in cui l'effetto devolutivo è pieno e non preclusa alcuna forma di accertamento (Cass., Sez. II, 28 settembre 2017 , n. 22704 ) , n é è ipotizzabile una limitazione dei thema decidendum (Cass. , Sez. VI - 2, 18 giugno 2020 , n. 11856 ; Cass. , Sez. VI - 2, 12 ottobre 2015 , n. 20463) o la formazione di un giudicato interno sulla base delle contestazioni mosse dalle parti al decreto opposto (Cass.,Sez.

II, 17 maggio2018, n. 12122). In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge ( Cass. , Sez. Un. , 12 marzo 2014 , n. 5700 ). Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica ( Cass. , Sez.

II, 6 giugno 2023 , n. 15763 ; Cass. , Sez. VI - 2, 15 settembre 2015 , n. 18113; Cass.,Sez. VI-2, 10 apri l e 2014 , n. 8421 ) . Se dunque il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, a maggior ragione non può ritenersitale il termine di costituzione per la proposizione dell'opposizione incidentale. 2. – Il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes