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Ordinanza — n. 25745/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs despite procedural abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25745/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case on May 23, 2024. Although the appellant had previously argued that the lower court erred in characterizing the contract and misinterpreted safety documents, the withdrawal terminated the proceedings under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the appellant must pay the litigation costs to the opposing party, as the withdrawal does not exempt the party who caused the suit from reimbursement expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party remains liable for the opposing party's litigation costs absent specific circumstances justifying derogation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs code of civil procedure reimbursement of expenses opposizione tardiva revoca dell'opposizione retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanza di accettazione della rinuncia a cura del controricorrente, la parte ricorrente che ha dato causa al giudizio deve essere condannata al pagamento del compenso, con liquidazione come da dispositivo.
Art. 93 c.p.c.
Tale compenso deve essere distratto in favore del difensore antistatario del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 6 febbraio 2024, depositata il 6 febbraio 2024, accettata il 1° marzo 2024, comunicata il 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta improcedibilità del ricorso.
art. 115 c.p
art. 93 c.p
Tale compenso deve essere distratto in favore del difensore antistatario del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020
Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019
10140 del 28/05/2020; Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Sez.
Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
34429 del 24/12/2019; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015;
Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011
Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009
9857 del 05/05/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009).
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 27/05/2024
Non ricorrono, al riguardo, specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalla controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 27/05/2024; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 14257 del 22/05/2024
14685 del 27/05/2024; Sez. L, Sentenza n. 14257 del 22/05/2024; Sez.
Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
14257 del 22/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9676/2023) proposto da: CARPENTUBI Salentina S.r.l. (P.IVA: 00619680754), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Alessandro Gioffreda, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro PEDONE Fernando (C.F.: PDN FNN 57M12 E506K), già titolare della ditta Ecolgea, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Lilia Lucia Petrachi; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 8/2023, pubblicata il 4 gennaio 2023, asseritamente notificata il 20 febbraio 2023;

R.G.N. 9676/23 C.C.17/9/2024 Appalto – Esecuzione – Pagamento corrispettivo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistal’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; esaminato l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 23 maggio 2024. FATTI DI CAUSA 1.–Con decreto ingiuntivo n. 15/2012 del 9 gennaio 2012, il Tribunale di Lecce ingiungeva il pagamento, a carico della Carpentubi Salentina S.r.l. e in favore della Ecolgea di Pedone Fernando, della somma di euro 70.779,19, oltre interessi di mora, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico e per l’espletamento delle relative pratiche amministrative.

Proponeva opposizione la Carpentubi Salentina S.r.l., la quale eccepiva l’avvenuta cessione, da parte di Ecolgea al Banco di Napoli, del credito vantato verso la Carpentubi e la conseguente carenza di titolarità del credito nonché la sua inesigibilità. Spiegava poi riconvenzionale, con cui eccepiva in compensazione l’esistenza di un proprio credito, chiedendo la condanna di parte opposta al pagamento della somma di euro 24.390,00. Si costituiva in giudizio la Ecolgea di Pedone Fernando, la quale chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, sostenendo che non vi era mai stata una cessione del credito, ma una semplice anticipazione sulla fattura a saldo, previa autorizzazione – mai concessa – della Carpentubi, e che alcun credito della Carpentubi esisteva verso l’Ecolgea.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1061/2018, depositata il 16 marzo 2018, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il provvedimento monitorio opposto. 2.–Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la Carpentubi Salentina S.r.l., la quale lamentava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Ecolgea di Pedone Fernando, la quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Carpentubi Salentina S.r.l.

Ha resistito, con controricorso, Pedone Fernando, già titolare della ditta Ecolgea. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 6 febbraio 2024, depositata il 6 febbraio 2024, accettata il 1° marzo 2024, comunicata il 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta improcedibilità del ricorso. Con atto depositato il 6 marzo 2024, la Carpentubi Salentina S.r.l. ha spiegato opposizione (peraltro, senza la corredata procura speciale) avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio (così dovendo interpretarsi l’istanza di revisione della proposta), depositando la copia notificata della sentenza impugnata.

Quindi, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 23 maggio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con i tre motivi articolati la ricorrente denuncia: A) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e per errata e/o falsa valutazione ed interpretazione degli elementi (prove) acquisiti in giudizio, per avere la Corte di merito non tenuto in debita considerazione il motivo di appello formulato dalla società deducente in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata tempestivamente in primo gradodall’opponente e, in via subordinata, in ordine all’eccezione di compensazione sollevata, in difetto di alcuna valutazione delle forniture e lavorazioni descritte nella fattura n. 12 del 31 gennaio 2012, per l’importo di euro 24.390,00, e per la totale omissione dell’esame del contratto prodotto dalla medesima Ecolgea, nel quale vi sarebbe stato un impegno preciso di fornire alla Carpentubi l’impianto fotovoltaico “chiavi in mano”, oltre che tralasciando di rilevare che la fattura n. 56 azionata da Ecolgea, per preciso accordo tra le parti, avrebbe avuto la scadenza del 23 aprile 2012, e non anche quella del 13 ottobre 2011, e pertanto – al momento della richiesta e dell’emissione del provvedimento monitorio – il relativo credito non sarebbe stato esigibile, né sarebbe stato considerato il pagamento risalente a maggio 2011 per euro 16.500,00;

B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato la vera natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non pronunciando sulla domanda proposta, con motivazione assolutamente inadeguata quanto all’asserito versamento della somma di euro 43.950,19 solo in acconto; C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto l’apparente mancanza di significato del documento denominato “Piano di sicurezza e coordinamento”, dal quale, invece, sarebbe risultato che tra le aziende interessate ed impegnate nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico vi fosse anche la Carpentubi Salentina, quale committente, che avrebbe dovuto occuparsi per contratto di opere metalliche sulle quali dovevano essere ancorati i moduli fotovoltaici, attribuendo a tale documento mero rilievo previsionale anche a fini autorizzativi. 2.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 23 maggio 2024, corredato di procura speciale, depositato in pari data, la ricorrente ha rinunciato al giudizio.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanza di accettazione della rinuncia a cura del controricorrente, la parte ricorrente che ha dato causa al giudizio deve essere condannata al pagamento del compenso, con liquidazione come da dispositivo. Tale compenso deve essere distratto in favore del difensore antistatario del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015;

Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009). Non ricorrono, al riguardo, specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalla controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 27/05/2024; Sez. L, Sentenza n. 14257 del 22/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020). Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, olt