Cassation court remands case for notification to Public Prosecutor's Office under Art. 170 DPR 115/2002.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remanded the case to a new docket to ensure proper notification of the appeal to the Public Prosecutor's Office. The lower court had previously declared the appeal inadmissible due to procedural defects regarding representation and timeliness. The Court ruled that despite the lack of notification to the Prosecutor's Office, the appeal must be re-notified within sixty days to comply with statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal must be notified to the Public Prosecutor's Office; failure to do so requires remand for proper notification.
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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso(iscritto al n. 12089 /20 2 2 R.G. ) proposto da:
1) CANGIALOSI ROSETTA, nata a San Cataldo(CL) il 24 novembre 1980 e residente in Caltanissetta, alla Contrada Cusatino s.n. (Codice Fiscale: CNG RTT 90S64 H792L);
2) GIARDINA CARMELA , nata a Serradifalco (CL) il 31 marzo 1958 ed iviresidente, al Vicolo Caico n. 10 (Codice Fiscale: GRD CML 58C71 I644J);3) MONTANTE ANTONIO CALOGERO , nat o a Serradifalco (CL) il 5 giugno 1963 e residente in Serradifalco (CL), alla Contrada Altarello s.n. (Codice Fiscale: MNT NNC 63H05 I644 I ) ;
4) D I SIMONE PERRICONE DIEGO, nato a Palermo il 20 maggio 1971 e residente in Roma, alla Via Francesco Donati n. 268(Codice Fiscale: DSM DGI 71E20 G273U); 5)ARDIZZONE GIANFRANCO, nato a Catania il 20 luglio 1958 e residente in Enna, alla Strada Comunale n. 108 - Largo Pollicarini n. 19(Codice Fiscale: RDZ GFR 58L20 C351I);
6) ORFANELLO ETTORE,nato a Palermo il 14 ottobre 19 6 3 e residente in Monreale (PA), alla Via Linea Ferrata n. 18(Codice Fiscale: RFN TTR 63R14 G273O ) ;
7) GRACEFFA SALVATORE,nato a Palermo il 25 gennaio 1966 e residente in Misilmeri (PA), alla Via Padre Geremia n. 13(Codice Fiscale: GRC SVT 66A25 G273Q); 8)DE ANGELIS MARCO, nato a Bari il 19 luglio 1963 e residente in Palermo, alla Via Rosina Anselmi n. 19(Codice Fiscale: DNG MRC 63L19 A662X);
9) LA ROTONDA CARLO , nato a Castellamare di n. 12089/2022R.G. Cron. Rep. C.C.6/6/2024 Opposizione a liquidazione spese di giustizia - Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.Stabia (NA)il 14 luglio 1979 ed ivi residente, alla Via Luigi Einaudi n. 3/A (Codice Fiscale: LRT CRL 79L14 C129R ) ;
10) CALI’ ANDREA , nato a Palermoil 27 febbraio 1978 ed ivi residente, alla Via Francesco Salemi n. 7(Codice Fiscale: CLA NDR 78B27 G273T);
11) CALI’ SALVATORE , nato a Palermoil 24 settembre 1965 ed ivi residente, alla Via Federico Paulsen n. 6(Codice Fiscale: CLA SVT 65P24 G273T ) ;
12) SCHIFANI RENATO , nato a Palermo l’11 maggio 1950 ed ivi residente, alla Via Giuseppe La Farina n. 11(Codice Fiscale: SCH RNT 50E11 G273F), tutti elettivamente domiciliati in Roma,alla V ia Lago di Lesina n. 26 , presso lo studio dell’avv . Giuseppe Panepinto del foro di Caltanissetta,che li rappresenta e difende in forza di procur e special i allegat e al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “giuseppe.panepinto@avvocaticl.legalmail.it”); -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Codice Fiscale: 8018440587),con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesin. 12 ( indirizzo p.e.c. :
“ ags@mailcert.avvocaturastato.it ” ) ; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata nei giudizi civili riuniti iscritti ain. 1559/2019, 1652/2019 e 1784/2019 R.G., pubblicatail 5 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore Francesco Graziano ; lettala memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; FATTI DI CAUSA 1.-I ricorrenti sono imputati nel procedimento penale n. 1699/2014 R.G.N.R. promosso a carico di Montante Antonio Calogero ealtri.
Con provvedimento del 14giugno 2019, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, disponeva che le spese anticipate dall’Erario e sostenute nell’ambito di tale procedimentoandassero imputate nel modo seguente: -Proc. n. 1699/ 20 14 R.G.N.R. e n. 1636/ 20 18 R.G. Gip 60% ; -Proc. n. 1699/ 20 14 R.G.N.R. e n. 744/ 20 18 R.G.T. 40% . Il provvedimento del P.M. di imputazione delle spese veniva notificato ai ricorrenti, rispettivamente nelle date del 1°, 2, 8 e 9 luglio 2019, unitamente all’avviso di deposito dei decreti di pagamento, emessi dal medesimo ufficio e con i quali era stato liquidato in favore dell’ausiliario del magistrato l’importo complessivo di €. 1.652.922,93 (euro unmilioneseicentocinquantaduemilanovecentoventidue/93), per l’attività di “IntercettazioneNoleggio A pparecchiature ” ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002.
Con ricorso del 22luglio 2019, proposto ai sensi degli artt. 170 d.P.R. n. 115del 2002 e 15 d.lgs. n. 150 del 2011, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di liquidazione ed imputazione delle spese di giustizia emesso dal P.M. ed i sottostanti decreti di pagamento. Lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo della carenza di motivazione, evidenziando che il criterio di ripartizione era stato applicato (rispettivamente nella misura del 60% e del 40%) in violazione all’art. 205 d.P.R. n. 115 del 20 02, che impone la liquidazione delle spese processuali pro quotaed in misura uguale tra tutti gli imputati.
Lamentavano, altresì,che dall’imputazione delle spese sarebbero stati esclusi i dieci imputati del procedimento n. 1683/ 20 18 R.G.N.R. , in violazione dei criteri previsti dall’art. 96 d.lgs. n. 259 del 20 03 e dell’art. 2,comma 2 , d.m. 10 giugno 2014 , n. 124. Eccepivano,inoltre, che i decreti di liquidazione e di pagamento erano stati emessi senza indicazione delle tariffe applicate e dei criteri utilizzati per la liquidazione, in violazione dell’art. 205,comma 2 - bis , T.U.S.G., sulla scorta dei soli preventivi emessi dall’unica impresa incaricata.
Peraltro , anche l’acquisizione di tali preventivi era avvenuta in violazione dei criteri indicati dalla Circolare della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 5 novembre 2014. Chiedevano pertanto l’annullamento del provvedimento del P.M. di imputazione delle spese del 14 giugno 2019 e dei presupposti decreti di liquidazione e di pagamento, poiché illegittimi ed emessi in violazione di legge. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo in via preliminare (limitatamente ad alcuni dei ricorrenti) l’inammissibilità del ricorso per carenza di valida sottoscrizione del ricorso e costituzione in giudizio.
Sempre in via preliminare,eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per la tardiva proposizione dello stesso, asserendo che i provvedimenti impugnati sarebbero stati comunicati ai ricorrenti in data 14giugno 2019. Nel merito, contestava il ricorso sostenendo che i provvedimenti impugnati fossero correttamente motivati e conformi alle previsioni di legge. Peraltro, all’udienza del 27 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la difesa erariale dichiarava di rinunciare all’eccezione di tardività del ricorso, sulla scorta delle produzioni documentali (relate di notifica) dei ricorrenti, attestanti l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato in data successiva al 1° luglio 2019 e la tempestiva proposizione del ricorso(in data 22 luglio 2019).
Nelle more, con provvedimento del 10dicembre 2020, il Tribunale di Caltanissetta disponeva la riunione al presente ricorso anche dei procedimenti n. 1652/2019 R.G. (promosso da Schifani Renato) e n. 1784/2019 R.G. (promosso da Esposito Arturo) per connessione oggettiva (trattandosi della medesima impugnativa del medesimo provvedimento). 2.- Con Ordinanza del 5 aprile 2022, comunicata in pari data, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale con riguardo a l difetto di rappresentanza di alcuni dei ricorrenti, accertandone l’avvenuta valida costituzione in giudizio; dichiarava tuttavia inammissibile il ricorso ritenendo tardive le opposizioni proposte, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
In particolare, il Tribunaleaffermava che « il provvedimento di liquidazione della Procura della Repubblica ed i pedissequi decreti di pagamento sono stati, incontestatamente, emessi e notificati in data 14/06/2019. Hanno proposto ricorso avverso tali atti -tutti tardivamente ovvero oltre i trenta giorni -con ricorso datato 22/07/2019 i ricorrenti Montante …; con ricorso datato 31/07/2019 il ricorrente Schifani Renato; … deve, per l’effetto, … ritenersi la inammissibilità, per tardività, di tutte le opposizioni proposte». 3.- Avverso il menzionato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i sigg.
C a ngialosi R osetta, G iardina Carmela, M ontante A ntonio C alogero, D i S imone P erricone D iego, Ardizzone G ianfranco, O rfanello E ttore, G raceffa S alvatore, D e Angelis Marco,La R otonda C arlo, C ali’ A ndrea, C ali’ S alvatore , S chifani R enato . 4.-Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 5.-I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente, si rileva come, stante il disposto dell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso introduttivo del presente giudizio dovesse essere notificato anche all’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissettache, invece, non risulta essere stato evocato nel presente giudizio di legittimità.
Pertanto, la causa deve necessariamente essere rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione del termine perentorio di giorni 60 (sessanta) - misura che il Collegio reputa congrua -ai fini della notifica del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, per la notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla