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Ordinanza Interlocutoria — n. 25733/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural defect, ordering remittal to lower court for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal lodged by Solare Italiano S.r.l. against the appellate court's judgment regarding a pellet stove contract dispute. The appellant argued for contract termination and damages due to non-performance and explosion, while the respondent, Sottana Marco, did not participate in the proceedings. The court rejected the immediate decision on merits, citing the complexity of the thirteen grounds raised and the need for a new public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an appeal raises complex legal issues requiring extensive examination, the Supreme Court may reject the immediate decision and remit the case to the lower court for a new public hearing.

Parole chiave

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procedural defect remittal to lower court complex legal issues public hearing requirement contract termination dispute consumer protection law appellate review danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’improcedibilità.
Art. 360 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 1470 c.c.
Art. 1655 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 128 cod. cons.
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128, primo comma, cod.
Art. 1668 c.c.
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., in combinato disposto con l’art.
art. 702 bis c.p
812/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’improcedibilità.
artt. 1668 c.c
1175, 1375, 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1668 c.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14565-2023proposto da: SOLARE ITALIANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO SEPPI e SILVIA VIARO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro SOTTANA MARCO -intimato - avverso la sentenza n. 812/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6.9.2017 Sottana Marco evocava in giudizio Solare Italiano S.r.l. innanzi il Tribunale di Venezia, invocando la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di acquisto di una termostufa alimentata a pellet e la condanna della stessa alla restituzione dell’acconto percepito, pari ad € 5.000, ed al risarcimento del danno derivante dallo scoppio dell’apparato.

Nella resistenza della società convenuta, che in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l’attore al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 8.970,01 il Tribunale, dopo aver mutato il rito, rigettava, con sentenza n. 1322/2020, la domanda del Sottana, accogliendo invece la riconvenzionale di Solare Italiano S.r.l. Con la sentenza impugnata, n. 812/2023, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto da Sottana Marco avverso la decisione di prime cure, riformandola, dichiarando risolto il contratto di cui è causa per inadempimento di Solare Italiana S.r.l. e condannando quest’ultima alla restituzione dell’acconto versato dall’appellante, pari ad € 5.000, oltre interessi dalla domanda, ed al risarcimento del danno, parametrato in € 13.578 oltre iva ed interessi.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Solare Italiano S.r.l., affidandosi a tredici motivi. Sottana Marco, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 23.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata.In prossimità dell’adunanza camerale, l a parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Coni motivi di ricorso, la parte ricorrente lamenta, rispettivamente:

1) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il contratto concluso tra le parti;

2) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il contratto concluso tra le parti, facendo malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale;

3) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128, primo comma, cod. cons., per avere la Corte distrettuale escluso l’applicazione della disciplina consumeristica;

4) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 131 e 135 cod. cons., in combinato disposto con gli artt. 1453, 1490 e 1668 c.c., per avere la Corte del gravame mal individuato i rimedi spettanti alla controparte e la relativa gerarchia tra tali rimedi;

5) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1668 c.c. e 128, 129 e 130 cod. cons., per avere la Corte d’appello mancato di considerare le offerte di riparazione e sostituzione formulate dalla ricorrente;6) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c., in relazione alla risoluzione dell’appalto;

7) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato completamento dell’opera;

8) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., in relazione all’idoneità dell’opera;

9) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’idoneità dell’opera;

10) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle origini della detonazione;

11) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle deposizioni orali;

12) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 696 c.p.c., in relazione all’inutilizzabilità delle risultanze dell’A.T.P.;

13) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la mancata pronuncia sulle domande formulate dalla ricorrente, con espressa riproposizione delle questioni assorbite. Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’improcedibilità. Il Collegio non condivide la proposta, poiché, come evidenzia la parte ricorrente nell’istanza di decisione, all’interno della cartella denominata “fascicolo 369.zip” depositato in uno al ricorso, è contenuta, unitamente ad altri documenti, la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Il ricorso, dunque, è procedibile. La complessità delle questioni prospettate con i motivi ed il loro numero suggerisce di rinviare il ricorso anuovo ruolo, affinchè esso sia trattato inudienza pubblica P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato i