Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25731/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but remands case for new factual assessment of servitude path.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25731/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the respondent's procedural objection regarding the power of attorney but rejected the appellant's claim to introduce new evidence in the final brief. Although the appellate court had considered a new administrative document, the supreme court ruled this inadmissible because it was submitted after the parties finalized their arguments. Consequently, the case was remanded to the appellate court for a fresh evaluation of the servitude path based on the actual state of the land at the time of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 345 comma 3 c.p.c.; Art. 1051 c.c.: The production of new documents in the final brief of the second instance is precluded unless formed subsequently and necessary due to the process's development, and the determination of a servitude path requires a concrete assessment of the land's actual state rather than abstract elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
new evidence admissibility final brief preclusion contradictory principle coercive servitude path concrete land assessment procedural preclusion remand for new trial servitù

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 345 comma 3 c.p.c.
4, la violazione dell’art. 345, comma terzo, c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
La Corte deve preliminarmente delibare l’eccezione della controricorrente, riguardante l’invalidità della procura speciale a ricorrere per cassazione per vizio dell’autentica della so tt oscrizione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto avvenuta inmomento diverso dalla redazione dell’atto.
Art. 365 c.p.c.
Art. 1051 c.c.
Pertanto,il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, dovrà accertare e motivare opportunamente circa la scelta del percorso rispondente ai criteri di cui all’art. 1051 c.c., provvedendo, all’esito anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
L. n. 69 del 2009
art. 83 c.p
La Corte deve preliminarmente delibare l’eccezione della controricorrente, riguardante l’invalidità della procura speciale a ricorrere per cassazione per vizio dell’autentica della so tt oscrizione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto avvenuta inmomento diverso dalla redazione dell’atto.
art 1051 c.c
Passando all’esame dei motivi, col primo di essi , adducendo la v iolazione dell’art. 1051, secondo comma c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12574 del 10 maggio 2019
Sez. 1, n. 16560 dell'11 giugno 2021
Cass. 23881/2023
Cassation court upholds debt claim against Calabria Region for public works contracts signed by authorized officials.
Cass. n. 17748/2023
Cass. n. 38133/2022
17748/2923; Cass. n. 38133/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25390/2023 R.G. proposto da: FIAMMAVIVA SRL, elettivamente domiciliata in FIRENZE PIAZZA DELLA LIBERTA' 9, presso lo studio dell’avvocato BONIFAZI FRANCESCO (BNFFNC76H24D612Y) che larappresenta e difende -ricorrente- contro REDO SGR SPA, elettivamente domiciliatain MILANO VIA ALBERTO DA GIUSSANO 15, presso lo studio dell’avvocato MASCHIETTO EVA (MSCVEA68R63L736F) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGGIORE MASSIMO (MGGMSM71L09F842V) -controricorrente- nonché contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1508/2023 depositata il 09/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Fiammaviva s.r.l. domandò al Tribunale di Milano di accertare l’interclusione del terreno di sua proprietà e, per l’effetto, costituire la servitù coattiva di passaggio (carra bile e pedonale) sul fondo di proprietà Ferrovie dello Stato, determinando l’indennità dovuta alla proprietaria.Interveniva in giudizio REDO SGR s.p.a., deducendo di aver acquistato il ridetto fondo da Ferrovie dello Stato con atto di compravendita del 30.6.2020.

In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda. Sul susseguente gravame della soccombente REDO, la Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la decisione impugnata. I giudici di secondo grado sottolineavano, da un lato, la rilevanza del piano di sviluppo dell’area Greco-Breda in ordine alla determinazione della servitù di passaggio in esame e, dall’altro, osservavano che l’ appellante aveva evidenziato “ la recente pubblicazione della determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del Comune di Milano”, la cui produzione, essendo un documento formatosi nelle more di quelgiudizio e che la parte non poteva di conseguenza produrre né nel corso del primo grado né nell’atto di appello per causa ad essa non imputabile, dovevaessere ritenuta ammissibile .

Ricorreper cassazione Fiammaviva s.r.l., con du e motivi. Resiste con controricorso REDO SGR s.p.a, mentre è rimasta intimata Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte deve preliminarmente delibare l’eccezione della controricorrente, riguardante l’invalidità della procura speciale a ricorrere per cassazione per vizio dell’autentica della so tt oscrizione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto avvenuta inmomento diverso dalla redazione dell’atto.

Il rilievo è manifestamente infondato. In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità dellaprocura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto allaredazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso(Sez. U., n. 2075 del 19 gennaio 2024).

Nel caso in esame, la procura è materialmente congiunta al ricorso: la tesi, frutto di un inutile formalismo non condiviso dalla Corte, va quindi disattesa.

2. Passando all’esame dei motivi, col primo di essi , adducendo la v iolazione dell’art. 1051, secondo comma c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. la società ricorrente censura la sentenza di appello in quanto, nel decidere la controversia, avrebbefatto erronea applicazione dei criteri legali in materia di individuazione del luogo di passaggio della servitù. I n particolare, avrebbe stabilito il luogo di passaggio della servitù con riferimento non all’attuale stato di fatto e di diritto dei fondi, ma a quello futuro ed incerto quale sarebbe potuto risultare all’esito dell’eventuale approvazione e realizzazione di un progetto presentato da REDO nell’ambito del piano di sviluppo dell’area Greco-Breda, per il quale non era intervenuta alcuna lottizzazione né alcun provvedimento formale di approvazione.

2. Mediante il secondo motivo si assume, ai sensi dell’art. 360 n. 4, la violazione dell’art. 345, comma terzo, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. Fiammaviva S.r.l. lamenta che , nonostante l’eccezione di tardività ed inammissibilità sollevata tempestivamente, la Corte d’appello di Milano avrebbe posto a fondamento della decisione un documento tardivamente prodotto da contropartesolo con la comparsa conclusionale in appello, dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione.

3. Per ragioni logico-espositive, va scrutinato con priorità il secondo motivo (di natura processuale), che è fondato. Al fine di reputare ammissibile la produzione del documento, o comunque la sua indicazione, la Corte d’appello ha affermato che “essendo stato prodotto in comparsa conclusionale, la controparte ha potuto contestare le deduzioni avversarie nella propria memoria di replica, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Si rammenta, infatti, l'irrilevanza giuridica della sola produzione documentale che non assicura il contraddittorio”.

L’assunto è erroneoin diritto. La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale(Sez. 2, n. 12574 del 10 maggio 2019 ;

Sez. 1, n. 16560 dell’11 giugno 2021; v. anche Cass. 23881/2023; Cass. n. 17748/2923; Cass. n. 38133/2022). In applicazione dei predetti principi, la Corte d’appello di Milano non avrebbe potuto prendere in considerazione il suddetto documento, perché successivo alla precisazione delle conclusioni ealla spedizione a sentenza.

4. Anche il secondo motivo è fondato. Nella sua dissertazione in ordine alle prospettive della “determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del Comune di Milano, avente il seguente oggetto: “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta definitiva di piano attuativo “zona speciale greco-breda”, ai sensi della direttiva 2001/42/ce e del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - provvedimento di Assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica”, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che l a determinazione delpercorso di una costituenda servit ù coattiva di passaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art 1051 c.c., deve essere compiuta con una valutazione complessiva di tutti gli elementi che, in concreto, possono concorrere allascelta della soluzione più equa, la quale contemperi le esigenze del minore aggravio del fondo da asservire e del più vantaggioso e comodo accesso dell'altro fondo alla via pubblica e tale valutazione non può essere demandataad elementi astratti, ma deve avere riguardo allo stato dei fondi al momento della decisione.

In questo senso, è del tutto mancata una valutazione concreta dei luoghi di causa. Si rende necessario nuovo esame. Pertanto,il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, dovrà accertare e motivare opportunamente circa la scelta del percorso rispondente ai criteri di cui all’art. 1051 c.c., provvedendo, all’esito anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnat a e rinvia, anche