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Ordinanza — n. 25727/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against default judgment for unpaid goods delivery based on witness testimony and transport documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25727/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by La Morena S.r.l. inadmissible, upholding the lower court's decision against Sandra S.p.a. The appellant argued that transport documents showing a different quantity of goods proved delivery to a third party, not the appellant. The court rejected this, noting the continuous commercial relationship and the fact that delivery documents could cover residual goods from previous orders, making the specific quantity discrepancy irrelevant to the proof of performance. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked merit and violated no procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court's finding of fact regarding delivery is supported by consistent evidence and logical reasoning, even if disputed by the appellant on quantity discrepancies in transport documents within a continuous commercial relationship.

Parole chiave

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inadmissible appeal delivery of goods transport documents continuous commercial relationship proof of performance witness testimony quantitative discrepancy invio di una cosa non ordinata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
artt. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29012-2021proposto da: LA MORENA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. CARMELO FARACI e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro SANDRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NICOLA PIEROTTIe domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 582/ 202 1 del TRIBUNALE di PARMA , depositata il 09/04/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 13.6.2016 La Morena S.r.l. evocava in giudizio Sandra S.p.a. innanzi il Giudice di Pace di Parma, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1067/2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’opposta, della somma di € 4.174,16 portata dalla fattura n. 7902 del 2016, relativa alla fornitura di merce.

La società opponente contestava di non aver mai ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura suindicata. Si costituiva Sandra S.p.a., contestando l’opposizione ed insistendo nella sua pretesa creditoria. Con sentenza n. 1334/2017 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo provata, mediante testimoni, la consegna della merce indicata in fattura a Sapienza Imballaggi S.n.c. Con la sentenza impugnata, n. 582/2021, il Tribunale di Parma rigettava il gravame interposto da La Morena S.r.l. avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia La Morena S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Sandra S.p.a. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato, come già fatto dal Giudice di Pace, la deposizione della teste Salsi Claudia, senza considerare le specifiche doglianze mosse dall’odierna ricorrente alla decisione di prime cure, con riferimento, in particolare, alla mancanza della prova del fatto che la merce indicata in fattura fosse stata effettivamente ordinata da La Morena S.r.l. e a quest’ultima consegnata.

La prova della consegna della merce a Sapienza Imballaggi S.n.c. non sarebbe decisiva, anche in forza della differente quantità dei pezzi indicati nella fattura n. 7902 del 2016 e nei documenti di trasporto di Sapienza Imballaggi (61.027 contro 68.000). Ciò avrebbe dovuto condurre il giudice di merito a ritenere che i detti documenti di trasporto non si riferissero alla fattura di cui è causa, ma ad altri precedenti ordini, effettuati da La Morena S.r.l. e da quest’ultima regolarmente saldati. Con il secondo motive, la società ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l’ordine della merce di cui alla fattura in contestazione sarebbe stato raccolto verbalmente dal rappresentante di zona di Sandra S.p.a., senza considerare che la teste Salsi, nella sua deposizione, aveva parlato di un ordine scritto, e non di un ordine verbale.

Con il terzo motive, infine, la società ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1206, 1128, 1460, 1476, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe considerato adempiuta l’obbligazione assunta da Sandra S.p.a., senza considerare che la stessa aveva ad oggetto non solo la fornitura di cassette in cartone, ma anche il loro montaggio, che doveva essere eseguito da Sapienza Imballaggi S.n.c. Il giudice di merito, dunque, non avrebbe potuto ritenere adempiuto l’obbligo predetto con la sola consegna a Sapienza Imballaggi S.n.c., in difetto della prova dell’effettiva consegna delle cassette, montate, a La Morena S.r.l.

Le censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente,sono inammissibili. Il Tribunale ha dato atto che, mediante le deposizioni testimoniali, si era ricostruita la prassi commerciale seguita tra le parti, secondo la quale La Morena S.r.l. ordinava a Sandra S.p.a. un certo numero di cassette da montare, che venivano poi consegnate materialmente a Sapienza Imballaggi S.n.c., con la quale La Morena S.r.l. concordava la consegna. Ha evidenziato, inoltre, che nella fattura oggetto di causa risultano i documenti di trasporto, prodotti in atti del giudizio di opposizione da Sandra S.p.a., che recano quale destinatario La Morena S.p.a. e quale indirizzo di consegna la sede di Sapienza Imballaggi S.n.c. e riportano, a loro volta, la sottoscrizione del vettore e del ricevente, a conferma dell’effettiva consegna della merce fornita da Sandra S.p.a.

Infine, il giudice di appello ha evidenziato che risultano agli atti i documenti di trasporto emessi da Sapienza Imballaggi S.n.c., a conferma del fatto che la merce del tipo di quella oggetto dell’ordine di cui è causa era stata consegnata a La Morena S.r.l. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Trattasi di ricostruzione del fatto e delle prove, che la ricorrente attinge contrapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro, nel caso di specie l’accertamento condotto dal giudice di merito ha consentito di ritenere provato che Sandra S.p.a. aveva consegnato la merce oggetto della fornitura secondo le modalità consuete con le quali si svolgevano i rapporti tra le parti. Non appare rilevante, al riguardo, la circostanza –valorizzata dalla parte ricorrente nel primo motivo di ricorso–che i documenti di consegna emessi da Sapienza Imballaggi S.n.c. recassero un numero di pezzi diverso rispetto a quello indicato nella fattura oggetto di causa, poiché il rapporto aveva natura continuativa e –secondo quanto ricostruito dal Tribunale: cfr. pag. 5–La Morena S.r.l. concordava direttamente con Sapienza Imballaggi S.n.c. la consegna del materiale che le occorreva volta per volta.

Non è dunque possibile escludere che la consegna eseguita da Sapienza Imballaggi S.n.c. mediante i documenti di trasporto esibiti in atti di causa abbia avuto ad oggetto non soltanto le cassette ordinate con la fattura in contestazione, ma anche un residuo derivante da precedenti ordini. Neppure è decisivo, alla luce della ricostruzione delle modalità con cui il rapporto tra le parti veniva condotto operata dal giudice di merito, il fatto che la teste Salsi abbia fatto riferimento ad un ordine scritto, poiché nell’ambito di una relazione commerciale non occasionale è ben possibile che gli ordini siano impartiti in parte per iscritto ed in parte verbalmente.

Peraltro, una volta ritenuta conseguita la prova della consegna della merce fornita, diviene irrilevante verificare con quale modalità l’ordine fosse stato inoltrato, posta la decisività della prova della sua esecuzione. Infine, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass.

Sez. U , Ordinanzan. 2767 del 30/01/2023 , Rv. 666639 ). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.415per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut