Court orders public prosecutor's absence at second instance renders disciplinary appeal sentence voidable due to necessary co-litigant status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a public hearing to resolve an internal conflict regarding the Public Prosecutor's mandatory participation in the second instance of a disciplinary appeal. While recent precedent established the prosecutor as a necessary co-litigant whose absence voids the sentence, the court noted that the 2015 ruling had previously excluded such nullity for this specific scenario. Consequently, the case was not dismissed but scheduled for a public hearing to allow parties to argue on this newly identified procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 L. 56/1989; Art. 17 L. 56/1989: The Public Prosecutor is a necessary co-litigant in appeals against disciplinary deliberations by the Psychology Order Council, and their absence at the second instance renders the sentence voidable with remittal to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26129/2022 R.G. proposto da : GIMELLI CINZIA, elettivamente domiciliata in PARMA , VIA TANARA N.5, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CARRA (CRRDNL66E18D026F), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVANA CERMINARA (CRMSVN75T60H224R) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, strada Maggiore n. 24, presso lo studio dell’avvocato FEDERICOFEDERICO (GLNFRC64R25A944H) , che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1578/2022depositata il 18.7.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO, ed all’esito della riconvocazione della camera di consiglio avvenuta per il 13.9.2024. Rilevato che a seguito della riconvocazione della camera di consiglio relativa all'udienza del 27.6.2024, per il 13.9.2024, il collegio ritiene necessario sollevare d'ufficio la questione dell'eventuale nullità della sentenza di secondo grado per la mancata partecipazione al giudizio di appello davanti alla Corte d'Appello di Bologna del Pubblico Ministero, che aveva invece partecipato come intervenuto al giudizio di primo grado, per dar modo alle parti ed alla Procura Generale presso questa Corte di interloquire sul punto, anche in considerazione del contrasto diacronico verificatosi sull'argomento all'interno di questa sezione; considerato, infatti, che la sentenza n. 17324/2015 di questa Corte in una fattispecie in cui il Pubblico Ministero non aveva partecipato al giudizio di primo grado d'impugnazione della sanzione disciplinare inflitta allo psicologo, ha escluso che ricorresse un'ipotesi di nullità legittimante la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ritenendo che in materia sia previsto solo l'intervento necessario del Pubblico Ministero, la cui possibilità era stata comunque garantita in secondo grado, e che a quell'ufficio non sia invece attribuito alcun potere d'impugnazione delle sanzioni disciplinari a carico degli psicologi in sede giudiziale, essendo limitato il potere attribuitogli ai fini dell'inflizione di tali sanzioni alla fase amministrativa (vedi art. 27 comma 1° L.56/1989), e potendo essere impugnata in sede giudiziale la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi solo dal diretto interessato in base alla previsione dell'art. 26 della L. n. 56/1989, dovendosi quindi riferire il potere d'impugnazione in sede giudiziale del Pubblico Ministero previsto dall'art. 19 della L. n.56/1989, con rinvio all'art. 17 della stessa legge, alle sole deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi in materia elettorale, e non alle altre deliberazioni dello stesso, tra le quali sono comprese anche quelle in materia di sanzioni disciplinari (art. 12 lettera i della L. 56/1989); rilevato invece che la giurisprudenza più recente di questa sezione (Cass. ord. 7.2.2024 n. 3532;
Cass. ord. 19.2.2024 n. 4319/2024), prendendo le mosse dall'art. 19 della L. n. 56/1989, che regola in generale il potere d'impugnazione in sede giudiziale delle delibere del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, e non dall'art. 26 della stessa legge, che si riferisce all'impugnazione in sede giudiziale delle sole sanzioni a carico dello psicologo riservandola all'interessato, ha ritenuto che poiché l'art. 19 della L. n. 56/1989 stabilisce al primo comma che sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di cui all'art. 17 il Tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il Pubblico Ministero e l'interessato, ed al secondo comma prevede che contro la relativa sentenza gli interessati (e quindi sia lo psicologo indicato come l'interessato al singolare al primo comma, che il Pubblico Ministero, a sua volta menzionato nel primo comma) possano ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale, e poiché l'art. 17 richiamato si riferisce tanto alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi in materia elettorale, quanto alle altre deliberazioni dello stesso (si usa il termine "nonchè"), tra le quali rientrano secondo l'art. 12 lettera i) anche le deliberazioni di adozione dei provvedimenti disciplinari, ha ritenuto che in materia il Pubblico Ministero non sia chiamato ad effettuare un semplice intervento necessario, ma sia un vero e proprio litisconsorte necessario, con conseguente nullità della sentenza impugnata in caso di sua pretermissione e rinvio al giudice del grado al quale il Pubblico Ministero non ha partecipato; ritenuto quindi necessario superare questo contrasto non sincronico, interno alla sezione, senza che sia necessario investire per la sua soluzione le sezioni unite
P.Q.M.
Dispone la trattazione del procedimento n. 26129/2022 RG in pubblica udienza per consentire alle parti ed alla Procura Generale di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio indic