Italian Court corrects a prior judgment's material error regarding a plaintiff's name to ensure legal consistency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a previous judgment that incorrectly listed the plaintiff's name as 'Gallitto Roberto' instead of 'Gallitto Lorenzo.' The error was identified by the appellate court's credit recovery office, prompting the President of the Second Section to initiate an ex officio correction procedure. The court ruled that such material errors must be corrected to align the formal judgment with the actual intent of the parties and the filing, provided the opposing party has been heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments ex officio to ensure consistency between the formal expression of the judicial will and its actual content, provided the opposing party is given the opportunity to comment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08637/2024 R.G. proposto da RUGGIERO CONCETTA e GALLITTO LORENZO, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Sardella ed elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea Palazzolo; -ricorrenti- contro MIRABELLA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Tuccitto; -resistente- per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31639/2021, pubblicata il 4/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: Correzione errore materiale su nominativo del ricorrente. La Corte rileva 1. Con ordinanza n. 31639/2021 del 3/6/2021, pubblicata il 4/11/2021, la Seconda Sezione di questa Corte rigettò il ricorso proposto asseritamente proposto da Gallitto Roberto e Ruggero Concetta, condannando i predetti alle spese di lite in favore della controricorrente e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
2. Con mail del 17/4/2024, l’Ufficio recupero crediti della Corte d’Appello di Catania ha segnalato l’impossibilità di procedere al recupero dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della citata disposizione in ragione dell’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento, del nominativo del ricorrente Gallitto Roberto anziché Gallitto Lorenzo;
3. Con provvedimento del 17/4/2024, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha rilevato la necessità di valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel predetto provvedimento, disponendo perciò la nuova iscrizione per la successiva trattazione del procedimento di correzione.
4. Orbene, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, la correzione dell’errore materiale può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.), onde realizzare l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa e soddisfare l’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consenta di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale.
Nella specie, sussiste l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine al destinatario della condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato, a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, atteso che nell’intestazione dell’ordinanza è indicato, tra i ricorrenti, il nominativo «Gallitto Roberto», in luogo di «Gallitto Lorenzo», risultante invece nell’intestazione del ricorso, coerentemente, peraltro, con il codice fiscale in esso esplicitato.
Pertanto, essendosi il contraddittorio ritualmente instaurato, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al destinatario della condanna alle spese e al contributo unificato.
P.Q.M.
dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 31639/2021, del 3/6/2021 e depositata il 4/11/2021, nell’ambito del procedimento n. 19635/2016, laddove è scritto «Gallitto Roberto», sia letto «