Cassation court dismisses appeal for non-compliance with notification report deposit deadline under Art. 369 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment for failing to deposit the notification report within the statutory deadline. The appellant argued the omission was excusable, but the court emphasized that the duty to deposit the report is a manifestation of 'autoresponsibility' that cannot be cured by later production of documents. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and condemned the appellant to pay the opposing party's legal costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 372 c.c.: The failure to deposit the notification report within the term constitutes a procedural bar that cannot be remedied by subsequent production of documents, as the obligation represents a manifestation of autoresponsibility.
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gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7640/2023 R.G. proposto da: SPAZIO CASA S.R.L., rappresentatae difesa dall ’avvocato FILIPPO GIANGRASSO; -ricorrente - contro VITALE SALVATORE, rappresentato e difeso dall ’avvocato VINCENZA MANIACI; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi CALTANISSETTA n. 439/2022 depositata il 06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE ; FATTI DI CAUSA Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 1. Salvatore Vitale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/06 del Tribunale di Nicosia con il quale, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Spazio Casa s.r.l., gli veniva ingiunto di pagare, in favore di quest’ultima, la somma di € 10.451,75 per una fornitura di materiali edili effettuata tra il maggio 1999 e il maggio 2004 dalla società predetta.
2. Parte opposta si costituiva contestando tutte le domande ed eccezioni formulate da Salvatore Vitale, chiedendone il rigetto.
3. Il Tribunale di Enna revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di Spazio Casa s.r.l. così come la domanda riconvenzionale proposta da Vitale Salvatore.
4. Spazio Casa s.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Salvatore Vitale resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
6. La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava l’appello. In particolare, secondo la Corte , il giudice di primo grado aveva correttamente osservato che la missiva del 7/2/2005 del difensore della società che specificava la causa del debito sia per le forniture effettuate “a vantaggio di sua figlia” sia per quelle a Vitale Salvatore, confermava quanto dedotto dal medesimo Vitale in relazione al rapporto commerciale tra le parti, e cioè la definitiva cessazione del rapporto stesso con Vitale Salvatore alla fine del 2003 e la successiva instaurazione del rapporto di fornitura esclusivamente con Vitale Maria Rosaria.
Tale diversa titolarità del rapporto di fornitura era stata cristallizzata nell’incontro avvenuto a Nicosia presso l’ufficio del Lo Faro, amministratore e legale rappresentante della società Spazio Casa(e delle altre due società le Ceramiche Lo Faro e Idroexper alle quali di volta in volta venivano intestate le fatture relative alle forniture ordinate in Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 relazione ai prodotti acquistati) durante il quale erano presenti oltre al Vitale Salvatore stesso ed al Lo Faro, anche Vitale MariaRosaria e Battaglia Antonino collaboratore di Lo Faro.
In tale occasione fu espressamente convenuto che doveva considerarsi definitivamente concluso il rapporto con Vitale Salvatore e che eventuali future forniture richieste dalle figlie Maria Rosaria Vitale o Fabiana Vitale avrebbero dovuto essere effettuate a carico economico soltanto delle richiedenti,nella fattispecie da Vitale Maria Rosaria. In definitiva, sulla base delle prove assunte poteva ritenersi acclarato il diverso rapporto dopo il 2003 della Spazio Casa con la figlia di Vitale Salvatore anche se le fatture continuavano ad essere intestate al padre a fini fiscali,essendo il titolare della concessione ediliziae pote ndo godere dei benefici di legge per riduzione dell’Iva (fatto incontroverso).
Anche la censura relativa al prospetto riepilogativo era infondata in quanto lo stesso allegato alla conclusionale per comodità di conteggio corrispondeva esattamente a tutta la documentazione già prodotta dal Vitale (assegni e fatture) consentendo al Tribunale di compiere semplici calcoli tanto da non essersi reso necessaria una c.t.u. contabile pur richiesta nei termini ritualmente dal Vitale. L’attribuzione della firma a Lo Faro si fondava sulla “verosimiglianza che emergeva ad occhio nudo” tra le due firme del Lo Faro e precisamente, tra quella apposta sul documento numero 7-8 consistente in unico foglio ove erano indicati l’assegno di lire 30 milioni insieme a quello di 20 milioni e la dicitura “ricevuti” con la firma di Lo Faro Alfredo posta in calce al verbale di interrogatorio.
Il Lo Faro era legale rappresentante delle due società e quindi gli assegni tratti a suo favore erano stati correttamente, nell’ambito Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 dei rapporti per cui è lite, imputati alla società alla quale si riferivano gli ordini effettuati,né era stato mai prospettato, e tanto meno, provato, alcun altro rapporto economico di Vitale con il Lo Faro diverso da quello in cui quest’ultimo erastato coinvolto quale rappresentante legale delle società predette.
7. Spazio Casa S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di quattro motivi di ricorso . 8.Salvatore Vitale ha resistito con controricorso.
9. Il consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
10. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
11. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
12. In prossimità dell’odierna udienza l a ricorrente ha depositato memoria, insistendo nellarichiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza per mancata pronuncia sulla intestazione delle fatture, in relazione alla titolarità della concessione edilizia e della richiesta di IVA agevolata. Sarebbe stato omesso ogni riferimento alla corretta intestazione delle fatture, la cui richiesta era pervenuta dal Vitale Salvatore, in qualità di titolare della concessione edilizia e della Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 richiesta di IVA agevolata con evidenti conseguenze quanto al titolare della fornitura e, quindi, all’obbligato al pagamento.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione violazione o falsa applicazione delle norme di diritto –violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., 244 e 246 c.p.c. in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese, art. 230 c.p.c. in relazione al contenuto delle dichiarazioni degli interrogatori assunti 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art.360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 183, comma sesto, c.p.c. e 190 c.p.c. – violazione del contraddittorio tra le parti – violazio ne del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione dell’art. 1189 c.c. per difetto dei presupposti del pagamento liberatorio al creditore apparante;
5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è di improcedibilità del ricorso per le seguenti ragioni:«verificato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile (Cass. S.U. n. 21349/2022; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 1295/2018), posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 6 dicembre 2022, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 19 marzo 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n. Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013); atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile».
6. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni di cui al ricorso, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, osserva chela controparte, proponendo controricorso, non ha eccepito alcuna inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cassazione della sentenza cheribadisce esserestata notificata il 18 gennaio 2023 e il ricorso per Cassazione essere stato notificato il 19 marzo 2023, nel termine di sessanta giorni. In ogni caso alla data del ricorso non era scaduto il termine lungo per il ricorso di legittimità.
4. La memoria del la ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata. 4.1 Il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc. Il ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 18 gennaio 2023,non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta il 1 9 marzo 202 3 , quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il6 dicembre 2022 e il ricorso, dunque , è stato notificato oltre il termine di 60 giorni. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez.
U., Ord. n. 9005 del 2009.) Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte, sicché non può trovare applicazione neanche l'interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di Ric. 2023n. 7640 sez.
S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, considerato che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è visto. Il suddetto principio è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in molteplici occasioni e anche di recente il supremo collegio ha affermato che:
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Sez.
U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01). Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Si è detto, infatti, che tale Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024, Rv. 671683 -01).
5. Il ricorso è improcedibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.
6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limitidi legge ‒ in favore della cassa delle ammende.
7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte Ric. 2023n. 7640 sez. S2 - ud. 1 7 /0 9 /202 4 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processu