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Ordinanza — n. 25548/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal against property confiscation, upholding good faith acquisition by private party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25548/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Carmelo Laudani's cassation appeal against the Second Instance Court of Catania's rejection of his revocation request. Laudani argued that the State Agency acted in bad faith by failing to participate in the usucapion proceedings and that the lower court erred in ignoring his good faith. The court rejected these claims, ruling that the Agency's legitimate transcription of seizure orders precluded the private party's acquisition and that the lower court correctly applied the principle of loser pays. Consequently, the appeal was dismissed, and Laudani was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Supreme Court holds that a revocation appeal based on the absence of bad faith by the opposing party is inadmissible when the lower court has already ascertained the facts, and that a judgment ordering costs without explicitly addressing potential compensation cannot be challenged for lack of motivation.

Parole chiave

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revocation appeal usucapion acquisition bad faith absence litigation costs good faith private party property confiscation cassation dismissal sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 395, first paragraph, items 1 and 4, c.p.c.
La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti del n.1 dell’art. 395 c.p.c.
Art. 404 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 91 c.p.c.
La Corte di Appello ha liquidato le spese in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
La doglianza di mancato esercizio del potere di compensazione si scontra con il rilievo per cui il giudice ha, appunto, il potere ossia la facoltà di disporne lacompensazione in presenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art.
Art. 96, third and fourth paragraphs, cod. proc. civ.
a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. 30 May 2002, n. 115
sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 395 c.p
La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti del n.1 dell’art. 395 c.p.c.
artt. 111 Cost
per inammissibilità o manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11329/2019
con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 11329/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4252/2023 R.G. proposto da : LAUDANI CARMELO NUNZIO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA TRIESTE 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE (LPRGPP55T06C351I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RUSSO GIOVANNI, EQUITALIA POLIS SPA, CANNAVO SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2473/2022 depositata il29/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Carmelo Nunzio Laudani ricorre con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe. Con questa sentenza la Corte di Appello di Catania ha respinto il ricorso ex art.395, primo comma, n.1 e n.4, c.p.c., per la revocazione della sentenza n.1663/2019 con cui, per quanto interessa, era stato respinto l’appello di esso Laudani contro la sentenza del Tribunale di Catania n.1922/2011 di accoglimento dell’opposizione ex art.404 c.p.c., proposta dalla Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata contro la sentenza n.13/2005 del medesimo Tribunale, a sua volta dichiarativa del perfezionamento dell’acquisto per usucapione, a favore del Laudani, di un immobile sito in Pedara, via Tarderia n.68, oggetto di provvedimenti, trascritti tempestivamente, di sequestro e di confisca in danno di Salvatore Cannavò.

La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti del n.1 dell’art. 395 c.p.c. per assenza di qualsiasi riscontro del dolo della Agenzia. Ha evidenziato che l’Agenzia aveva trascritto i provvedimenti di sequestro e di confisca emessi dall’autorità giudiziaria, in data 19.11.1985 e in data 17.11.1991, non era stata messa in grado di partecipare al giudizio per usucapione instaurato nel 2000, non aveva potuto far valere l’acquisto del bene a favore dello Stato, aveva quindi agito del tutto legittimamente per far dichiarare l’inefficacia della sentenza n.13/2005.

Sempre in riferimento al n.1 dell’art. 395 c.p.c. la Corte di Appello ha aggiunto che la buona fede del Laudani non costituiva elemento rilevante. La Corte di Appello ha ritenuto insussistenti i presupposti del n.4 dell’art. 395 c.p.c. evidenziando che i giudici della sentenza oggetto della revocazione si erano basati su documenti, non avevano commesso alcuna svista o errore e che la questione dell’opponibilità dell’acquisto per usucapione allo Stato, avuto riguardo ai provvedimenti e alle pronunce intervenute e alla loro successione, era stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte di Appello ha, infine, in applicazione del principio di soccombenza, condannato il Laudani alle spese;

2. l’Agenzia ha depositato controricorso;

3. Salvatore Cannavò, Giovanni Russo e Equitalia Polis spa sono rimasti intimati;

4. la causa perviene al Collegio a seguito di istanza di decisione presentata dal ricorrente dopo che il consigliere delegato aveva formulato proposta ex art.380 bis c.p.c. per inammissibilità o manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;

2. il motivo è infondato. Va richiamata la statuizione delle Sezioni Unite, sentenzan.8053 del 07/04/2014 per cui” La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Nel caso di specie la motivazione non solo esiste dal punto di vista materiale o grafico ma, al contrario di quanto viene denunciato col motivo in esame, non è contradditoria essendo invece perfettamente lineare. La Corte di Appello ha ben rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto non ravvisabile il dolo dell’Agenzia.

Ha ricordato infatti che l’Agenzia aveva, fino dal 17.11.1991, trascritto il provvedimento di confisca emesso dall’autorità giudiziaria nel procedimento di prevenzione patrimoniale a carico di Salvatore Cannavò, non era stata messa in grado di partecipare al giudizio per usucapione instaurato dall’attuale ricorrente nel 2000 ed aveva legittimamente proposto ricorso ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza n.13/2005. La Corte di Appello ha, del pari, ben rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto non ravvisabile l’errore di fatto revocatorio evidenziando che la sentenza non conteneva alcun errore su fatto decisivo essendo peraltro anche state oggetto di questioni su cui il giudice della opposizione di terzo ebbe a pronunciare sia la pretesa “buona fede” dell’attuale ricorrente sia l’opponibilità della sentenza n.13/2005 all’Agenzia in quanto portatrice di trascrizione a favore.

Va poi evidenziato che nel corpo del motivo si manifesta il tentativo di veicolare argomenti finalizzati a rimettere in discussione l’accertamento della Corte di Appello sulla assenza di dolo dell’Agenzia e sulla assenza di errori revocatori. Detto tentativo è inammissibile involgendo aspetti di fatto il cui accertamento è riservato alla Corte di Appello che l’ha svolto;

3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 111 Cost. e 91 c.p.c. per avere la Corte di Appello posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di revocazione. Sostiene il ricorrente che le spese avrebbero dovuto essere almeno compensate in ragione della “indubbia sussistenza di elementi sintomatici, emersi nel corso del giudizio, dell’illegittimità della condotta posta in essere” dalla Agenzia o della “particolare delicatezza della vicenda” o dell’ “evidente disparità di posizione tra ricorrente e resistente”.

4. il motivo è infondato. La Corte di Appello ha liquidato le spese in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. La doglianza di mancato esercizio del potere di compensazione si scontra con il rilievo per cui il giudice ha, appunto, il potere ossia la facoltà di disporne lacompensazione in presenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 11329/2019).

5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

6. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese;

7. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 8.500,00 oltre spese prenotate a debito; condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 8.500,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri