Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the lower court's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, had filed a request for settlement, but the court noted the absence of a formal request for a decision by the appellant's counsel. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7890/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in Reggio Di Calabria Via Sant'Anna, II° Tronco, P.zzo Cedir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato Patrizia Cianci (CNCPRZ67M41H224I) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro CAMMERA MARCELLO FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via P. Pellicano 18, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Violi (VLIGNN56A09B099W) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1273/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 05/04/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 270,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro100,00 ed agli accessori di legge.