Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cazzola Massimo, did not act after the proposal for judgment closure was communicated, while the respondent, Ferrari Cav Rodolfo Figli Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment closure results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17503/2019 R.G. proposto da : CAZZOLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato LOY GIAN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITACCHIO PIERO -ricorrente- contro FERRARI CAV RODOLFO FIGLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO, rappresenta ta e difes a dall'avvocato CORTESE ANNALISA-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIAn.1345/2019depositata il 28/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/0