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Ordinanza — n. 25488/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for material error correction due to lack of specificity regarding cause value and expense justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25488/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it failed to specify how the cause value was determined to be under one thousand euros. The appellant argued for a correction of professional fees and expenses, but the court noted the underlying claim involved an indeterminate value and that the expense issue involved a legal evaluation rather than a mere calculation error. Consequently, the request for material error correction was rejected as it lacked the necessary clarity and fell outside the scope of correctable factual mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The request for correction of a material error is inadmissible if the appeal does not clearly identify the specific error and if the alleged issue involves a legal evaluation rather than an objective factual mistake.

Parole chiave

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material error correction inadmissible appeal cause value determination professional fees liquidation telematic deposit expenses specificity requirement judicial evaluation scope correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis cod. proc. civ.
Premesso che: 1.l’avvocato Roberto D’Atri chiede la correzionedi errore materiale, ex art. 391-bis cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 391-bis cod. proc. civ
Premesso che: 1.l’avvocato Roberto D’Atri chiede la correzionedi errore materiale, ex art. 391-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9065 del 7 luglio 2000
Cass. n. 25978 del 24 dicembre 2015
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5230/2024 R.G. proposto da : D'ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 66, presso lo studio dell’avvocato D'ATRI ROBERTO (DTRRRT53R12D643H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 8, presso lo studio dell’avvocato GUARINO FRANCESCO (GRNFNC61S17A509D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERA AURELIANA (PRERLN69H64H501J) -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 36400/2023depositata il 29/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.l’avvocato Roberto D’Atri chiede la correzionedi errore materiale, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della ordinanza di questa Corte n.36400, datata 29.12.2023, in riferimento, da un lato, alla quantificazione in 2000,00 euro dei compensi professionali liquidati a carico di esso richiedente e a favore dell’Automobile Club Italia, in causa, a suo dire, di valore inferiore a mille euro, dall’altro lato, alla liquidazione di 200,00 euro per esborsi, asseritamente non più giustificata dacché il deposito degli atti è divenuto telematico; 2.l’Automobile Club Italia è rimasto intimato; considerato che: 1.il ricorso è aspecifico in quanto manca del chiarimento sul come sia stato individuato in somma inferiore a mille euro il valore della causa su cui la ordinanza corrigenda è intervenuta.

Per di più consta dalla lettura della ordinanza che la causa aveva ad oggetto la richiesta, di valore non determinato, di condanna dell’Automobile Club Italia all’esecuzione di alcune trascrizioni nel registro automobilistico oltre alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente come conseguenti al rifiuto opposto dell’Automobile Club Italia di eseguire le medesime trascrizioni. Per quanto concerne la liquidazione della somma di 200 euro per esborsi è assorbente il rilievo che l’errore suscettivo di correzione è un errore materiale o di calcolo, una svista in ordine ad un aspetto oggettivamente sottratto a qualunque forma di valutazione giudiziale,mentre nella stessa prospettazione del ricorrente il preteso errore deriverebbe da una valutazione sulla insussistenza dei presupposti per la liquidazione di esborsi “per gli atti telematici”;

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 3.nel presente procedimento non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

4. il procedimento di correzione di errore materiale, in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere (v. Cass. n. 9065 del7 luglio 2000; n. 25978 del 24 dicembre 2015), non è soggetto al pagamento del contributo unificato con la conseguenza che non si applica neppure l’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P