Decreto — n. 25487/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14194/2021 R.G. proposto da : SOCIETA' ACQUA LODIGIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in LEGNANO VIA A. DA GIUSSANO, presso lo studio dell’avvocato DELL'ACQUA BRUNO,che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro PARROCCHIA S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI, elettivamente domiciliata in LODI VIA XX SETTEMBRE, 46, presso lo studio dell’avvocato ANDENA SUSANNA che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANOn.3155/2020depositata il 02/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25487/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOCIETA' ACQUA LODIGIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in LEGNANO VIA A. DA GIUSSANO, presso lo studio dell’avvocato DELL'ACQUA BRUNO,che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro PARROCCHIA S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI, elettivamente domiciliata in LODI VIA XX SETTEMBRE, 46, presso lo studio dell’avvocato ANDENA SUSANNA che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANOn.3155/2020depositata il 02/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14194/2021 R.G. proposto da : SOCIETA' ACQUA LODIGIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in LEGNANO VIA A. DA GIUSSANO, presso lo studio dell’avvocato DELL'ACQUA BRUNO,che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro PARROCCHIA S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI, elettivamente domiciliata in LODI VIA XX SETTEMBRE, 46, presso lo studio dell’avvocato ANDENA SUSANNA che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANOn.3155/2020depositata il 02/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il