Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved Riccardi and Saito, where the appellant's inaction triggered the automatic dismissal of the appeal under specific procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13204/2021 R.G. proposto da : RICCARDI EUSTACHIO, RICCARDI LUCIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO (RMOGPP51A06I600F) rappresentati e difes i dall'avvocato RONDINELLI MARCO ANTONIO (RNDMCN64E31F052B) -ricorrenti- contro SAITO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato BASTA MONICA (BSTMNC73A50B619B) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (FRNSCH57C04D547V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.118/2020 depositata il 24/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di