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Ordinanza — n. 25312/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil court dismissal due to erroneous perception of procedural documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25312/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Vincenzo Ventura's appeal against the Agrigento Tribunal's decision to dismiss his opposition proceedings. Ventura argued the lower court erred by declaring his electronic submission empty, despite it containing required documents like the complaint and power of attorney. The court ruled that since the content of the submission had already been discussed and decided upon in a prior ruling within the same case, the lower court's mistake could not constitute a revocatory error under Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocatory error is not configured when the alleged mistaken perception of case documents constituted a point already discussed and adjudicated in a prior ruling within the same proceedings.

Parole chiave

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revocatory error procedural documents electronic submission point already decided Code of Civil Procedure cassation appeal civil procedure revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
Art. 178 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
Art. 308 c.p.c.
Art. 3 e 9 legge n. 531 del 1994
531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 24 Cost.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21703-2022 proposto da: VENTURA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE LO GIUDICE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 Ventura Vincenzo proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di Agrigento.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’assenza di motivazione della revoca. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Agrigento dichiarava estinto il giudizio di opposizione, ritenendo non ottemperato l’ordine di di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, poiché la relativa cd. “busta telematica” depositata dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza dell’ordine stesso fosse priva di allegati. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Ventura Vincenzo, affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 164, 177, 178, 291, 307, 308, c.p.c., 3 e 9 della legge n. 531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la “busta telematica” depositata dal Ventura non contenesse allegati, laddove, al contrario, essa conteneva copia del ricorso, della procura e del provvedimento di fissazione dell’udienza.

La censura è fondata. L’odierno ricorrente riporta nel motivo di ricorso, ai fini della sua specificità, la copia del messaggio di conferma dell’avvenuta notificazione, nelle forme previste dalla legge n. 531 del 1994, dell’atto introduttivo, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. L’ordine di rinnovazione, pertanto, era stato eseguito ed il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la “busta telematica” con la quale era stata rinnovata la notificazione dell’atto introduttivo fosse vuota, mentre essa –come dimostra il ricorrente–aveva al suo interno tutti i files richiesti dalla norma.

La motivazione posta alla base della dichiarata estinzione del giudizio di opposizione è dunque erronea. Non si configura un errore revocatorio, poiché la svista percettiva è caduta su un fatto del quale si è discusso nel giudizio di merito. La pronuncia impugnata, infatti, afferma che “… non ricorrono ragioni per rimeditare il provvedimento reso in data 13.12.2021, con il quale è stata rilevata la nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dell’11.1.2020 (né la parte ha offerto argomentazioni o documentazione in proposito)” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata); in tal modo, il Tribunale dà atto che la questione del contenuto della “busta telematica” di cui al motivo in esame era stato oggetto di un provvedimento reso in corso di causa, e dunque di essa si era discusso nel giudizio di merito.

Al riguardo, va ribadito che “Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorioqualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronunciaa seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv.653687; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del15/12/2011, Rv. 620693). Il ricorso va quindi accolto e la pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Agrigento, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in differente compo