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Ordinanza — n. 25287/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against civil lawyer fee waiver revocation due to late document submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25287/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Givitta Rosario's appeal against the Ministry of Justice, overturning the lower court's revocation of his state-funded legal aid. Givitta argued that submitting required documents late did not justify denying him the benefit, while the Ministry contended the delay constituted a procedural bar. The Court ruled that the trial judge had a duty to verify eligibility and could consider late documents or seek them directly, rejecting the strict preclusion of the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 79, 123 D.P.R. n. 115/2002; Art. 153 c.p.c.; The judge of opposition must verify eligibility for state-funded legal aid ex officio and may consider documents produced late or obtain them directly, precluding automatic forfeiture of the benefit due to procedural delays.

Parole chiave

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state-funded legal aid patrocinio a spese dello Stato late document submission judicial verification duty procedural preclusion civil procedure appeal legal aid eligibility revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 123 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 153 c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 136 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
4520/2022 de l TRIBUNALE di CATANIA , depositata il 05/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 170 D.P.R.
Art. 112 c.p.c.
art. 153 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18234-2022proposto da: GIVITTA ROSARIO, rappresentat o e difes o dall’avv. FRANCESCO MACCARONE e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza rep. 4520/2022 de l TRIBUNALE di CATANIA , depositata il 05/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 Givitta Rosario proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Catania, con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto la fissazione del termine per accettare l’eredità.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità della revoca, disposta a cagione del fatto che la richiesta di fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità costituiva attività che la parte avrebbe potuto svolgere personalmente, anche senza l’ausilio di un difensore. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania confermava la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché il Givitta aveva depositato fuori termine la documentazione richiesta dal giudice dell’opposizione a conferma della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Givitta Rosario, affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 79, 123 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della produzione documentale, eseguita dall’interessato oltre il termine di due mesi all’uopo assegnatogli.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di remissione in termini formulata dall’interessato. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Il Tribunale ha ritenuto che il Givitta fosse decaduto dal diritto di depositare i documenti che gli erano stati richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché vi aveva provveduto oltre il termine indicato dal giudice dell’opposizione.

Quest’ultimo, tuttavia, è investito del potere-dovere di esercitare, anche d’ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato. Nella fattispecie, proprio nell’esercizio di tale prerogativa, il Tribunale aveva chiesto al Givitta di produrre alcuna documentazione, e costui vi aveva ottemperato, sia pure fuori termine. Nessuna norma precludeva al giudice dell’opposizione di considerare anche la documentazione di cui anzidetto, poiché, anche nel caso in cui l’invito fosse stato disatteso dalla parte, il Tribunale avrebbe ben potuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari per la decisione, proprio esercitando i poteri officiosi di acquisizione e indagine che la legge gli attribuisce.

Né sussisteva, sotto altro profilo, alcuna preclusione alla facoltà del Tribunale di concedere all’interessato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di cui si discute. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di argomenti diversi da quelli indicati dal provvedimento impugnato, e contenuti nei motivi di opposizione proposti dall’interessato.La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie ai fini della verifica della sussistenza, o meno, dei presupposti per l’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto anche dei documenti prodotti dal Givitta fuori dal termine all’uopo assegnatogli.

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo. La pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso , dichiara assorbito il terzo,cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Catania , in differente composizione .

Cos