Court allows appeal against revocation of state-funded legal aid, ruling client's income declaration was sufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the revocation of state-funded legal aid for the client Zerbinati Melita. The client argued that her income declaration, including her partner's earnings, did not meet the statutory threshold for disqualification, while the lower court rejected this due to vague wording. The court ruled that the declaration was legally sufficient and that the client alone, not the lawyer, has the standing to challenge the revocation of the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 79 D.P.R. n. 115/2002; Art. 99 D.P.R. n. 115/2002: The court must verify if the declared income, even if approximate, exceeds the statutory threshold for disqualification, and the party requesting state aid is the sole entity entitled to oppose the revocation of the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11227-2022proposto da: ZERBINATI MELITA, rappresentata e difesa dall’avv. LAURA GIOLO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza rep. 449 /202 2 de l TRIBUNALE di ROVIG O , depositata il 07/04/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSACon ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 Zerbinati Melita proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile, emesso dal Tribunale di Rovigo.
La ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità della revoca, motivata sulla scorta della mancata indicazione, da parte della Zerbinati, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata nel giudizio presupposto, dei dati anagrafici e del reddito del suo convivente. Deduceva di aver indicato nome e reddito del suo convivente, di aver integrato la propria dichiarazione con la copia del documento di identità e del codice fiscale e di aver fornito tutte le indicazioni necessarie circa il reddito, proprio e del suo convivente. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Rovigo rigettava l’opposizione, ritenendo che l’indicazione, da parte della Zerbinati, di percepire un reddito mensile di “circa” 400 euro non integrasse il requisito di specificità previsto dall’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 ed affermando che in ogni caso la parte non era legittimata a chiedere la liquidazione del compenso spettante all’avvocato ed al consulente di parte per l’attività dagli stessi svolta nel giudizio al quale si riferisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Zerbinati Melita, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primomotivo, la ricorrent e lamenta la violazione dell’art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la carenza di legittimazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiedere la liquidazione del compenso spettante al difensore.
La ricorrente evidenzia che il difensore è legittimato a reagire avverso i provvedimenti di diniego o liquidazione parziale del compenso, mentre è la parte a dover impugnare la revoca dell’ammissione al beneficio. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza considerare che, anche volendo considerare la somma indicata dalla richiedente come netta, la stessa, cumulata al reddito del convivente, non consentiva di raggiungere la soglia massima prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio.
La seconda censura, che per ragioni logiche va esaminata con priorità rispetto alla prima, è fondata. L’odierna ricorrente aveva indicato, nella propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di percepire un reddito di circa € 400 mensili, a fronte di lavori saltuari, ed il Tribunale ha ritenuto insufficiente tale indicazione. Tuttavia, il giudice dell’opposizione non ha considerato che l’importo indicato dalla richiedente, calcolato su base annua e sommato al reddito del convivente, non consentiva comunque di raggiungere la soglia prevista per l’esclusione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Né può condividersi l’affermazione secondo cui l’interessato sarebbe sempre onerato di fornire una dichiarazione specifica circa l’entità dei propri redditi, anche quando –come nella specie–gli stessi derivino non già da un rapporto lavorativo stabile, ma da prestazioni occasionali, soggette per loro stessa natura ad una oscillazione. Va peraltro considerato che questa Corte ha recentemente affermato che “ In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazionereddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice –anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002–attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell'an" (Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 18801 del 04/07/2023 , Rv. 668397). Ne deriva l’erroneità della statuizione assunta dal giudice dell’opposizione, il quale avrebbe dovuto comunque considerare che l’istanza della Zerbinati indicava comunque una somma mensile, ed avrebbe potuto e dovuto attivare, ove avesse avuto dubbi circa la veridicità di detta affermazione, i propri poteri officiosi di verifica. Del pari fondata è la prima doglianza, poiché il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è legittimato a contestare soltanto le decisioni incidenti sulla spettanza e sull’entità del suo compenso, mentre è laparte ad essere l’unica le gittimata a proporre opposizione avverso il provvedimento di diniego o di revoca della sua ammissione al beneficio di cui anzidetto.
In definitiva,il ricorso va accolt o, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio del la causa al Tribunale di Rovig o , in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale diRovigo, in differente composizi