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Ordinanza — n. 25228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal order for unreasoned cost compensation in revocation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an appellate order that compensated litigation costs without providing explicit reasoning. The court found that the lower court violated the principle requiring judges to articulate 'grave and exceptional reasons' for cost compensation. Consequently, the appellate decision was quashed and the case remanded for a new examination of the cost issue.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The derogation from the general rule of cost allocation imposes a duty on the judge of first instance to explicitly motivate the choice of compensation, as it is subordinate to the presence of grave and exceptional reasons.

Parole chiave

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cost compensation unreasoned decision revocation proceedings duty to motivate exceptional reasons remand for retrial litigation expenses risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7557-2022proposto da: CEESAY ABDOULIE, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO FERRARA e domiciliato presso la cancelleriadella Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanzadella CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata l’11/11/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 Ceesay Abdoulie proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata negata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato.

La Corte di Appello di Roma accoglieva l’opposizione, compensando le spese del giudizio di opposizione, e la decisione veniva cassata in relazione a tale ultima statuizione. In sede di rinvio, la Corte di Appello liquidava il compenso operando la dimidiazione prevista dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e la decisione veniva impugnata per revocazione, in relazione all’errore di percezione consistente nell’aver presupposto che al giudizio di rinvio si applicasse la riduzione prevista in materia di liquidazione del compenso spettante alla parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello accoglieva l’istanza di revocazione, eliminando la dimidiazione erroneamente applicata, ma compensava le spese del giudizio di revocazione. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Ceesay Abdoulie, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di revocazione, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione.

La censura è fondata.La Corte di Appello ha compensato le spese del giudizio di revocazione senza alcuna motivazione, pur avendo accolto integralmente le domande della parte istante. La deroga al principio generale di soccombenza impone al giudice di merito di motivare la propria scelta, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “In materia di spese processuali lacompensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza ” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 , Rv. 663746; conf.

Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 , Rv. 670803). Poiché nella specie non vi è alcuna traccia, nella motivazione della sentenza della Corte distrettuale, dei motivi per cui la stessa ha optato per la compensazione delle spese, la statuizione va cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunque riesaminare la questione, in punto spese, accertando se si possano configurare, o meno, i presupposti per operare la compensazione, totale o parziale, delle stesse, e ciò sia con riferimento al giudizio di revocazione, che al presente giudizio di legittimità, che,ovviamente, al giudizio di rinvio.

Il ricorso va quindi accolt o, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata erinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso , c assa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella