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Ordinanza — n. 25116/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal where testator's conduct prevented a suspensive condition, upholding the will's validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25116/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging a will where the testator imposed a suspensive condition on the inheritance of his nephews. The appellants argued that the testator's subsequent conduct rendered the condition impossible to fulfill, yet the court found the testator himself prevented the condition's occurrence while maintaining the nomination of the nephews. Consequently, the court ruled that the testator's own actions invalidating the condition do not revoke the testamentary institution, affirming the will's full effectiveness.

Regesto Legislator

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Art. 1359 cod. civ.; Art. 626 cod. civ.: Where a testator, after imposing a suspensive condition dependent on his own will, prevents its fulfillment, the testamentary disposition remains fully effective if not revoked.

Parole chiave

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suspensive condition testamentary disposition impossibility of condition favor testamenti revocation of will testator conduct inheritance validity capacità di testare

Disposizioni normative citate

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Art. 1359 cod. civ.
civ.), con il risultato che doveva trovare applicazione l’art. 1359 cod. civ., riferibile anche ai comportamenti di chi in concreto abbia dimostrato, con una condotta successiva, di non avere più interesse al verificarsi della condizione (Cass.
Art. 626 cod. civ.
Volontà, la quale deve soccombere nel solo caso preveduto dall’art. 626 cod. civ. (motivo illecito che è stato causa esclusiva della disposizione testamentaria).
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1359 cod. civ
civ.), con il risultato che doveva trovare applicazione l’art. 1359 cod. civ., riferibile anche ai comportamenti di chi in concreto abbia dimostrato, con una condotta successiva, di non avere più interesse al verificarsi della condizione (Cass.
art. 1362 cod. civ
In materia testamentaria, si soggiunge, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza, con i dovuti adattamenti, era applicabile l’art. 1362 cod. civ., così da evitare che la volontà del testatore venisse prevaricata dall’interprete.
art. 1359 c.c
Diverso il caso in cui la situazione di pendenza scaturente dalla condizione sospensiva sussista alla data di apertura della successione e consenta di individuare una vicenda riconducibile, per analogia od interpretazione estensiva, alla fattispecie prevista dall’art. 1359 c.c.
art. 634 cod. civ
L’art. 634 cod. civ., invero, pone una disciplina affatto diversa rispetto a quella prevista per i contratti dall’art.
art. 1354 cod. civ
civ., invero, pone una disciplina affatto diversa rispetto a quella prevista per i contratti dall’art. 1354 cod. civ., diretta a salvaguardare la volontà del disponente.
art. 626 cod. civ
Volontà, la quale deve soccombere nel solo caso preveduto dall’art. 626 cod. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussiste

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5871, 22/4/2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8264/2019 R.G. proposto da: FERRENTINO GERARDO, FERRENTINO NOBILINA, SCAFURI FRANCESCO, SCAFURI MICHELE, SCAFURI MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO V. EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE D’AGOSTINO giusta procura in atti; –ricorrenti – contro AVELLA PATRIZIA, AVELLA FIORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA D’AMBROSIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERINA PAOLA IULIANO giusta procura in atti;

–controricorrenti – e SCAFURO IMMACOLATA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ALMA ALFANO giusta procura in atti; –controricorrente – e AVELLA ANTONELLA; AVELLA MARILENA; AVELLA SONIA; CORVINO GENNARO; CORVINO NICOLA; CORVINO FIORE; CORVINO CARMELA; CORVINO SILVANA; CORVINO MARISA; TORIELLO ANNA; AVELLA ROSITA; AVELLA FLORA; AVELLA MARIA (classe 1941); AVELLA MARIA (classe 1962); FERRENTINO GRAZIA; FERRENTINO GENNARO; FERRENTINO NELLO; -intimati - nonché MAINARDI ALFONSO, MAINARDI ROSA, MAINARDI GIOVANNI, MAINARDI LUCIANA, quali eredi della ricorrente FERRENTINO NOBILINA nelle more deceduta, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE D’AGOSTINO giusta procura in atti; -interventori volontari - e SALVATI ASSUNTA, SCAFURI ROSA, SCAFURI EMIDDIO, SCAFURI FRANCESCO, quali eredi del ricorrente SCAFURI MICHELE nelle more deceduto, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE D’AGOSTINO giusta procura in atti; -interventori volontari - avverso la sentenza n. 626/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. Fioravante Avella, con testamento olografo del 24/11/2007 espresse la volontà di lasciare tutto quanto in mio possesso del mio patrimonio(…) ai miei nipoti: Avella Fiorenzo nato a Castel San Giorgio il 3-7-1967 e Avella Patrizia nata a Castel San Giorgio il 10- 4-1964 – e chiede loro che si impegnano ad accudirmi in mia vita natural durante in mio Castello San Giorgio frazione Trivio e provincia di Salerno(…) . 1.

1. Tralasciata la parte di vicenda giudiziaria che oramai non rileva, va ricordato che Michele e Maria Rosa Scafuri, Nobilina, Gerardo, Grazia e Nello Ferrentino, Luigia Giordano e Gennaro Ferrentino citarono in giudizio Immacolata Scafuro, Sonia, Antonella, Marilena, Patrizia, Fiorenzo e Maria Avella (1924), Francesco Scafuri, Rosita Avella, Anna Torielllo, Flora Avella, Armando Caldarese, Maria Avella (1962), nonché l’avv. Elena Borchia, nella qualità di custode giudiziale.

2. L’adito Tribunale, sempre avuto riguardo alla materia ancora controversa, nel rigettare le domande principali e quelle riconvenzionali, dichiarando, inoltre, l’inefficacia del sequestro in atto, escluse che con il testamento fosse stato istituito un patto successorio, vietato dalla legge, e che lo stesso fosse viziato da errore, violenza o dolo. Quanto all’impegno per l’accudimento, quel Giudice sostenne che si ebbe a trattare di un mero desiderio, privo d’efficacia condizionante e che la conclusione non sarebbe mutata pur ove lo si fosse considerato come onere, trattandosi d’un adempimento, originariamente possibile, successivamente divenuto impossibile per decisione del testatore, il quale aveva categoricamente rifiutato di trasferirsi nel paese natio e di essere accudito dai nipoti.

3. La Corte d’appello di Trieste rigettò l’impugnazione di Michele Scafuri, Gerardo, Nello e Nobilina Ferrentino, Francesco e Maria Rosa Scafuri, sia pure modificando e integrando la motivazione del giudice di primo grado. -Doveva escludersi trattarsi di onere per la ragione decisiva che esso presuppone l’avvenuta delazione, nel mentre qui si trattava di prestare assistenza al testatore in vita. - Dal complessivo vaglio probatorio doveva escludersi che il testatore volle esprimere un mero desiderio privo di rilevanza giuridica. - Trattavasi, invece, di condizione sospensiva, divenuta impossibile per successivo fermo volere dello stesso disponente, ma non originariamente tale (da qui la non applicabilità dell’art. 634, co. 2, cod. civ.), con il risultato che doveva trovare applicazione l’art. 1359 cod. civ., riferibile anche ai comportamenti di chi in concreto abbia dimostrato, con una condotta successiva, di non avere più interesse al verificarsi della condizione (Cass. 24325/2011; Cass. 13457/2004), con la conseguenza che la condizione deve ritenersi adempiuta .

4. Gerardo e Nobilina Ferrentino, Francesco, Michele e Maria Rosa Scafuri ricorrono sulla base di due motivi. Immacolata Scafuro controricorre aderendo alla posizione dei ricorrenti. Resistono con controricorso Patrizia e Fiorenzo Avella. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

5. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art.1362 cod. civ. Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello, avendo reputato (sia pure utilizzando il verbo sembrare) che i nipoti onerati si fossero assunti l’obbligazione di assistenza (alla quale solo per il sopravvenuto contrario volere dello zio non era stato possibile dare esecuzione) e che, comunque, anche diversamente opinando, l’avveramento della condizione non si era verificato per volere del testatore, aveva violato la regola ermeneutica sopra richiamata. In particolare, si addebita alla decisione di non avere preso in considerazione alcuno dei criteri di cui alla anzidetta disposizione, tenendo conto delle circostanze fattuali rilevanti emergenti dagli atti.

In materia testamentaria, si soggiunge, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza, con i dovuti adattamenti, era applicabile l’art. 1362 cod. civ., così da evitare che la volontà del testatore venisse prevaricata dall’interprete. In altri termini, il contenuto letterale, salvo il caso in cui l’espressione non sia foriera di dubbio alcuno, deve confrontarsi con il comportamento tenuto dal testatore successivamente alla stesura della scheda. In conclusione, seguendo gli indicati criteri, in alcun modo si sarebbe potuti giungere ad affermare la soddisfazione del disponente col solo e mero fatto dell’assunzione dell’obbligazione di assistenza, non seguita dall’effettiva prestazione: altro senso non poteva avere il prescritto “impegno ad accudire”.

Sotto altro profilo, riguardante l’avveramento della condizione, la corte di merito ha omesso di esaminare l’altra (parte di clausola) immediatamente seguente, nella quale la richiesta dell’impegno(…) doveva avvenire nel luogo da lui indicato (Castel San Giorgio) e protrarsi (continuativamente e/o periodicamente) fino alla sua morte: tutti accadimenti che, dalla deposizione del teste Zuccini, non sono mai emersi . 5.

1. La censura è inammissibile. La ratio portante della decisione è costituita dalla constatazione che non fu possibile adempiere alla condizione per volere del disponente stesso. L’anzidetto accertamento rende vano disquisire sul contenuto della prestazione richiesta: l’effettivo adempimento, per vero, fu impedito dal volere dell’Avella.

6. Con il secondo motivo viene denunciata errata applicazione dell’art. 1359 cod. civ. I ricorrenti sostengono che la norma evocata non era applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di evento inoppugnabilmente possibile, futuro ed incerto alla data di redazione del testamento . L’art. 1359 cod. civ., si soggiunge, è posto a tutela di posizioni giuridiche attive (l’aspettativa dell’altro contraente), situazione che qui non ricorreva affatto, stante che il chiamato, obbligato ad adempiere la prestazione assistenziale in favore del testatore (…) non è titolare, fino alla morte del testatore, di alcuna aspettativa (…) giuridica . Diverso il caso in cui la situazione di pendenza scaturente dalla condizione sospensiva sussista alla data di apertura della successione e consenta di individuare una vicenda riconducibile, per analogia od interpretazione estensiva, alla fattispecie prevista dall’art. 1359 c.c. . 6.

1. La censura deve essere rigettata, sia pure con motivazione diversa rispetto a quella adottata dalla Corte di Trieste. Il richiamo all’art. 1359 cod. civ. non è condivisibile. La previsione normativa anzidetta dispone che la condizione debba considerarsi avverata “qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”. All’evidenza, essa regola i rapporti fra le parti di un contratto, così da impedire che la parte che resterebbe favorita dal non avveramento, si adoperi, ai danni dell’altra parte, perché ciò avvenga.

La natura di negozio giuridico unilaterale del testamento rende impraticabile l’estensione della regola. Il codice civile ha raccolto l’eredità della cd. regola sabiniana, diretta a salvaguardare la volontà testamentaria. L’art. 634 cod. civ., invero, pone una disciplina affatto diversa rispetto a quella prevista per i contratti dall’art. 1354 cod. civ., diretta a salvaguardare la volontà del disponente. Volontà, la quale deve soccombere nel solo caso preveduto dall’art. 626 cod. civ. (motivo illecito che è stato causa esclusiva della disposizione testamentaria).

L’art. 634 cod. civ. salvaguarda la volontà del testatore, considerando come non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume . La condizione apposta al testamento di cui si discute non rientra in alcuna delle anzidette categorie e se ne distingue nettamente sotto altro profilo: il mancato avveramento della condizione si è verificato per volere dello stesso disponente, il quale non ha voluto essere assistito in vita dai nominati nipoti. Trattasi, pertanto, di una condizione revocata per volontà dello stesso testatore.

È bene soggiungere che si è al di fuori del caso esaminato con la sentenza n. 5871/2002. In quell’occasione, peraltro con un non indifferente limitazione del “favor testamenti”, si reputò che se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità originaria (Sez. 2, n. 5871, 22/4/2002). Con la conseguente inefficacia della disposizione testamentaria, oltre e al di fuori del solo caso codicisticamente contemplato con l’art. 626 cod.civ.

Al di là della condivisibilità o meno della costruzione, è del tutto evidente che una tale conclusione poggia le basi sul presupposto che l’accadimento, che rende impossibile la condizione è, appunto, successivo alla morte del testatore e quindi, fa presumere, che ove il testatore lo avesse previsto avrebbe disposto diversamente dei suoi beni. Al contrario, si ribadisce, qui è stato proprio il testatore a impedire l’avveramento della condizione e, nonostante ciò, ha mantenuto ferma la nomina ad eredi universali dei nipoti. Quindi, se appare improprio evocare la disciplina di cui all’art. 1359 cod. civ. per le ragioni in estrema sintesi sopra esposte, proprio il “favor testamenti” impone comunque la salvezza dell’istituzione testamentaria non revocata, nonostante la revoca, per condotta incompatibile del disponente, della condizione sospensiva apposta.

In definitiva, appare utile enunciare il seguente principio di diritto: “ove il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, alla disposizione testamentaria, ne impedisca l’avveramento, la disposizione testamentaria, ove non revocata, resta pienamente efficace”.

7. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, a carico solidale della parte ricorrente e del controricorrente Immacolata Scafuro, che ha aderito alla posizione della prima, in contrasto con i controricorrenti Patrizia e Fiorenzo Avella. Deve disporsi distrazione in favore dell’avvocato Pierina Paola Iuliano, difensore di quest’ultimi, la quale si è dichiarata anticipataria.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti – e per i ricorrenti Nobilina Ferrentino e Michele Scafuri i rispettivi eredi –, nonché la controricorrente Immacolata Scafuro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti Patrizia e Fiorenzo Avella, che liquida, distratte in favore dell’avvocato Pierina Paola Iuliano, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussiste