Cassation court allows appeal by admitting new evidence proving standing, distinguishing it from merits evidence under Art. 345 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's dismissal of the appeal, ruling that the lower court erred in applying preclusion rules. The appellant, Do Bank S.p.A., argued it lacked standing to sue after acquiring the debt from Unicredit S.p.A., while the appellee resisted, claiming the bank failed to prove its authority. The court held that evidence proving procedural standing is not subject to the same strict preclusion as evidence regarding the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: The prohibition on producing new evidence in the second instance applies only to documents concerning the merits of the case, whereas evidence establishing procedural standing is subject to a separate deadline under Art. 182, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21557-2023proposto da: DO VALUE S.P.A. , già DO BANK S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria ( giusta procura per atto del notar Varsalona in Milano, rep. 60850, racc. 11358,in data 20.7.2017) di FINO 2 SECURISATION S.R.L., a sua volta cessionaria del credito vantato da Unicredit S.p.a. nei confronti della società Integrazioni Sistemi S.p.a. e dei fideiussori, tra i quali Lanari Maurizio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE CORTINA D’AMPEZZO n. 186, presso lo studio dell’avv.
PAMELA SCHIMPERNA, che larappresenta e difende -ricorrente - contro LANARI MAURIZIO, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA CARDINALE GARAMPI n. 195, presso lo studio degli avv.ti MASSIMO CAMPANELLA e MARCO BALDACCINI, che lo rappresentano e difendono -controricorrente - nonchè contro MONTI ALESSANDRA -intimata - avverso la sentenza n. 6223/2023 de l la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazioneritualmente notificato Do Bank S.p.a. evocava in giudizio Lanari Maurizio e Monti Alessandra innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la revoca e l’inefficacia, ai sensi dell’art.2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di convivenza stipulato dal convenuto e trascritto nei registri immobiliari, con il quale il Lanari aveva donato a Monti Alessandra un immobile in Sabaudia.
In subordine, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione assoluta della predetta convenzione. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo il difetto di legittimazione attiva di DoBank S.p.a. Con sentenza n. 4679/2021 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, poiché Do B ank S.p.a. aveva dedotto di aver ricevuto da Unicredit S.p.a., originaria creditrice, la procura a gestire i crediti anomali, tra cui rientrava anche il rapporto di cui è causa, ma non aveva poi fornito prova al riguardo.Con la sentenza impugnata, n. 6223/2023, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola.
La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che DoBank S.p.a. era onerata di produrre la prova della propria legittimazione attiva nel rispetto delle preclusioni istruttorie in primo grado e che non poteva beneficiare del termine previsto dall’art.182 c.p.c., non trattandosi di difetto della procura ma dimancata prova della titolarità del potere di rappresentanza. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Do Value S.p.a., già Do Bank S.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorsoLanari Maurizio. Monti Alessandra, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo l e part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo , la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prova della legittimazione può essere fornita anche in appello e non soggiace alle preclusioni previste per i nova in secondo grado. Con il secondo motivo, si contesta invece l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avvenuta produzione, in appello, della documentazione attestante la sussistenza della legittimazione.
Le due censure sono fondate, alla luce del principio secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17062 del 26/06/2019 , Rv.654404). Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 5610del 26/02/2019, Rv. 652767, secondo cui “ Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale”.
La sentenza impugnata va quindi cassata, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in