Decreto — n. 24902/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 8808/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro GROSSO CIPONTE MARIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24902/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 8808/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro GROSSO CIPONTE MARIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 8808/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro GROSSO CIPONTE MARIO,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13/0