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Decreto — n. 24858/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days; costs fully compensated for novelty.

Numero d'incarto Decreto — n. 24858/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the Ministry of Economy and Finance failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the issue involved a novel legal question recently addressed by the Constitutional Court. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, and the parties' litigation costs were fully compensated.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the respondent fails to request a decision within forty days, and the court may order full compensation of costs for novel legal issues.

Parole chiave

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cassation appeal non-response period statutory time limit novel legal issue costs compensation judicial extinction procedural default spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
7410/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro CONTE ANGELINA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n.
art. 380-bis c.p
7410/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro CONTE ANGELINA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 7410/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,difeso come in atti ; contro CONTE ANGELINA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciatoe deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della novità della questione, oggetto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, sussistano i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13/0