Cassation court dismisses appeal due to failure to renew notification of the case against the administration within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyers failed to renew the notification of the case against the administration within the sixty-day deadline set by the lower court. Although the initial notification to the district bar office was invalid, the lawyers did not provide proof of re-notification to the General Bar Office or deposit the renewed act within the prescribed twenty days. Consequently, the Court ruled that the lack of defense by the administration precluded any further procedural steps, resulting in the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 371-bis c.p.c.: When a court orders the renewal of notification to an originally intimated party via an invalid notice, failure to re-notify within the set term constitutes non-compliance, rendering the appeal inadmissible rather than improcedente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6499/2020 R.G. proposto da BIGI MARCELLO (BGI MCL 73T10 C745V) e PROSCIUTTIFICIO VALTIBERINO s.r.l. (P.I.: 02072160548), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, entrambi rappresentati e difesi, con distinte procure speciali apposte in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nada Lucaccini e Ivan Carpigo e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Francesco Morosini n. 12; –ricorrenti – contro PREFETTURA –U.T.G. DI PERUGIA (C.F.:80013260544), in persona del Prefetto “pro-tempore”; -intimata - Oggetto:
Sanzioni amministrative avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1847/2019 e pubblicata il 28 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto - C on ricorso ex art. 205 c.d.s., depositato dinanzi il Giudice di pace di Città di Castello, Marcello Bigi proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 700012871340, notificato il 10.10.2015, con il quale la Polizia stradale di Perugia gli aveva contestato la violazione dell’art. 176, comma 1 lett.
a) e dell’art. 19 c.d.s. - per avere alla guida del veicolo targato EL415SX, mentre percorreva la carreggiata sud della SGC E45, impegnato lo svincolo di Santa Lucia e, dopo averlo percorso in parte, invertito la marcia immettendosi nella rampa nord in corrispondenza dell’area di intersezione all’interno dell’area di pertinenza della strada extraurbana principale -deducendo che l’area in cui aveva eseguito la manovra contestatagli non poteva essere qualificata quale svincolo di strada extraurbana in quanto posta poco prima del segnale di inizio della strada extraurbana; - con separato ricorso anche la Prosciuttificio Valtiberino, proprietaria del veicolo con il quale era stata commessa la violazione contestata, proponeva opposizione avverso il verbale di irrogazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo; - instaurato il contraddittorio in entrambi i giudizi, nella resistenza dell’ufficio territoriale del governo di Perugia, il giudice adito, previa riunione dei procedimenti, con sentenza del 27.03.2018, rigettava entrambe le opposizioni; - in virtù di separati gravami interposti dal Bigi e dal Prosciuttificio Valtiberino s.r.l., il Tribunale di Perugia, nella resistenza dell’Amministrazione appellata, riuniti ancora gli appelli, con sentenza n. 1847 del 2019, rigettava le impugnazioni con conseguente conferma della decisione impugnata, con condanna degli appellanti alle spese di lite.
A sostegno della decisione adottata il Giudice del gravame evidenziava che lo stesso Bigi riconosceva che il tratto di strada in cui aveva eseguito l’inversione costituiva pacificamente la rampa di uscita/entrata della SGC E45, essendo irrilevante che si trovasse prima del segnale di “inizio vero e proprio” di strada extraurbana, ai sensi dell’art. 135, commi 21 e 23 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia propongono ricorso gli originari opponenti, sulla base di due motivi; -l’Amministrazione è rimasta intimata; -avviato il procedimento alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c., all'udienza del 7 marzo 2023, rilevata la nullità della notifica del ricorso effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Perugia piuttosto che a quella Generale, con ordinanza n. 9078 del 2023, il Collegio ne disponeva la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Prima dell’esame dei motivi di impugnazione, va rilevato che, ritualmente comunicata l’ordinanza interlocutoria n. 9078/2023 ai difensori di parte ricorrente in data 31 marzo 2023, con consegna agli stessi in pari data (come da ricevute in atti e da attestazione della stessa cancelleria), l’ordine in essa contenuto è rimasto ineseguito, non avendo i difensori fornito la prova dell'avvenuta rinotificazione del ricorso nel termine di sessanta giorni all'uopo fissato, avendo omesso di provvedere, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine loro assegnato, al deposito in Cancelleria dell'atto rinotificato all’Amministrazione territoriale evocata.
Trova pertanto applicazione l'art. 371-bis c.p.c., riferibile non solo all'ipotesi in cui sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ma anche, in via estensiva, all'ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione nei confronti di una parte intimata fin dall'origine, ma attraverso una notifica affetta da invalidità (cfr. Cass. 21 novembre 2013 n. 26141; Cass. 25 luglio 2012 n. 13094). Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (cfr.
Cass. 25 gennaio 2017 n. 1930; Cass. 2 aprile 2019 n. 9097). Il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione intimata esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella came