Cassation court dismisses appeal against CNIn due to procedural standing, allowing first ground on deadline extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the National Council of Engineers inadmissible because the Council is not a proper party in a legality proceeding. While the first ground regarding the deadline extension was accepted, the second ground was rejected as inadmissible for raising merits issues. Consequently, the decision was quashed and remanded to the Council for a new hearing with a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 155 c.p.c.; Art. 4 D.M. 1.10.1948; The appeal against the National Council of Engineers is inadmissible as the Council lacks standing in legality proceedings, but a deadline extension due to a holiday is valid if the appeal is timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19358/2021R.G. proposto da STROPPIANA PAOLO SECONDO, rappresentato e difeso dall’avv. Jacopo Gendre, con domicilio in Roma, Via B. Tortolini n. 30 presso l’avv. A. Placidi. -RICORRENTE– contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Gigliotti, con domicilio in Roma, Via degli Scipioni n. 265. - CONTRORICORRENTE - e ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI, in persona del Presidente p.t.. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI, in persona del Procuratore p.t..
–INTIMATI- Oggetto: disciplinare professionisti avverso l a decisione del Consiglio nazionale degli Ingegneri n. 8/2021, pubblicata in data 20.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decisione n. 8/2021, il Consiglio nazionale degli inge gneri ha dichiarato tardivo il ricorso di Paolo Secondo Stroppiana avverso il provvedimento sanzionatorio dell’avvertimento, per aver svolto una perizia fonometrica senza procedere ai doverosi accertamenti, poiché il provvedimento era stato notificato in data 11.1.2019 mentre il ricorso era stato proposto il 12.2.2019, oltre il termine di 30 gg. di cui all’art. 4 del DM 1.10.1948.
Per la cassazione della pronuncia Paolo Secondo Stroppiana ha proposto ricorso indue motivi. Il Consiglio nazionale degli ingegneri resiste con controricorso, illustrato con memoria; le altre parti sono rimaste intimate.
2. Il primo motivo di ricorsodenuncia la violazione degli artt. 1 e 4 D.M. 1.10.1948 e 155 c.p.c., sostenendo che il termin e di trenta giorni per proporre il ricorso al Consiglio nazionale scadeva in un giorno festivo - il 1 0 .2.2019 - ed era prorogato all’11.2.2019, per cui il ricorso era tempestivo. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 45 n. 1 RD 2537/1925, sostenendo che il ricorso era meritevole di accoglimento nel merito, essendo del tutto insussistenti le violazioni contestate.
3. Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio nazionale, che è l’organo che ha deciso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio e che, in quanto tale, non è parte del processo di legittimità (Cass. s.u. 4209/1982; Cass. 2233/2012; Cass. 28114/2018).
4. Il primo motivo è fondato. Il provvedimento sanzionatorio è stato notificato in data 11.1.2019 e, pertanto , il termine di trenta giorni per proporre ricorso al Consiglio nazionale scadeva il giorno di domenica 10.2.2019 ed era prorogato all’11.2.2019 ai sensi dell’art. 155, comma quarto c.p.c., giorno in cui il ricorso è stato inviato per la notifica. L’impugnazione era, quindi, tempestiva ed andava esaminata nel merito.
5. Il secondo motivo è inammissibile poiché propone questioni concernenti il merito delle contestazioni su cui nulla ha statuito la pronuncia e il ricorrente non ha interesse a dolersene , potendo riproporre le proprie difese dinanzi al giudice del rinvio. In conclusione, va dichiarata l’inamm issibilità del ricorso nei confronti del Consiglio nazionale degli inge gneri c on addebito delle spese liquidate in dispositivo ; va accolto il primo motivo di ric o rso mentre il secondo è dichiarato inammissibile. La decisione è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Consiglio nazionale degli ingegneri , in diversa composizione , anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale degli ingegneri e condannail ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2800,00 per onorario ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario dell e spese generali in misuradel 15%; accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio nazionale degli ingegneri, in diversa composizione, anche per la regolazione dell e ulteriori spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile