Decreto — n. 24512/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso proposto da: PEZZETTA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DE POLI; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PALMISANO, ANNUNZIATA PALOMBELLA; -controricorrente – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n . 73/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24512/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 73/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso proposto da: PEZZETTA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DE POLI; -ricorrente - contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PALMISANO, ANNUNZIATA PALOMBELLA; -controricorrente – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n . 73/2019pubblicata in data 15 gennaio 2019 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daPEZZETTA MARCO accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia