Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Verde Claudio, filed a challenge against a lower court ruling but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5966/2023 R.G. proposto da : VERDE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in napoli Chiatamone n 53/C, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DONATO (PLMDNT79B15F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RICCARDI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma via Rasella n. 155, presso lo studio dell’avvocato MALAGRIDA ILARIA (MLGLRI67L48F839M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE NAPOLI n.3940/2022 depositata il 04/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.