Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellants, representing Iafolla, Grossi, and others, had previously challenged a lower court decision against IFIS NPL Investing and Donext, but subsequently submitted a written renunciation of the appeal. The court ruled that this withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without addressing the underlying merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must issue a decree declaring the case extinct without ruling on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: IAFOLLA FRANCA MARIA, GROSSI STEFANO, GROSSI ANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO PIZZOCRI; -ricorrenti - contro IFIS NPL INVESTING SPA, e per essa IFIS NPL SERVICING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINA VANDINI; DONEXT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO STRANIZZI; -controricorrenti – nonché contro UNICREDIT SPA; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.2414/2022pubblicata in data 11 aprile 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da IAFOLLA FRANCA MARIA, GROSSI STEFANO, GROSSI ANNA,accettata dalle controricorrent i ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c