Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the withdrawal met the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further ruling on the merits or litigation costs was necessary, and the case was terminated without substantive analysis of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings, rendering any further judicial intervention on the merits or costs unnecessary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: TANCREDI GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARTINICA 197, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO BALENA; -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BERTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO LAGHI, LUCIA MATTAROLLO; -controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Foggia n.cron.1979/2020pubblicata in data 10 giugno 2020 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da TANCREDI GIANPAOLO, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia