Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Campo Marzio Costruzioni CMC Spa, had previously filed an appeal against a lower court judgment but subsequently submitted a written renunciation accepted by the opposing parties. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, when properly communicated and accepted by the controricorrenti, results in the immediate extinction of the judicial instance without the need for further procedural steps.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CAMPO MARZIO COSTRUZIONI CMC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ALBERTO VILLATA che larappresentata e dife nde; -ricorrente - contro CERVESI FRANCESCO, CERVESI CHIARA, CERVESI ANNA, in qualità di eredi di CERVESI GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CAMPEIS; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste n.147/2023pubblicata in data 16 marzo 2023 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CAMPO MARZIO COSTRUZIONI CMC SPA, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si