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Sentenza — n. 24377/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows division claim of inherited property while dismissing late document admissibility argument.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24377/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim regarding the late production of documents but allowed the separate request for division of the inherited real estate. The appellant argued that documents were untimely and that the lower court erred in rejecting the division claim, while the lower court had already ruled against the simulation and reduction requests. The supreme court held that the division claim is independent of the simulation issue and that the lower court failed to properly assess the admissibility of the documents without specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 345 c.p.c. in the formulation introduced by Art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83: The admissibility of late documents in civil proceedings requires specific justification regarding their relevance and timeliness, and a generic challenge without detailing which documents were late or why they were not produced promptly is inadmissible.

Parole chiave

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civil procedure late documents admissibility inherited property division of estate simulation of acts cassation review occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Stella Maria D’Aguì ha denunciato la violazione degli artt.
art. 345 cod. proc. civ
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5719 -2019 proposto da: D'AGUÌSTELLA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, c.so Vittorio Emanuele 269, presso lo studio dell'avv. prof.Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro DE LORENZO GIUSEPPINA, D'AGU Ì CONCETTINA , D'AGU Ì ANTONIETTA, CORIGLIANO DOMENICA, D'AGU Ì EGIDIO, CESARO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia,presso lo studio Ric. 2019n. 5719 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 2 - dell’avv.

Salvatore Sorbilli, dal quale sonorappresentati e difesi giusta procura allegata al controricorso,con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrenti – e contro D'AGUÌ ROMANA, D'AGU Ì PIETRO , D’AGUÌ GIUSEPPINA e D’AGUÌ FRANCESCO -intimati - avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; lettala memori a dell a ricorrente .

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 6/2/2001, Stella Maria D’Aguì convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Giuseppina De Lorenzo e i fratelli Concettina, Pietro, Antonietta, Romana ed Egidio D’Aguì, nonché gli eredi del fratello Silvestro, Domenica Corigliano e Giuseppina e Francesco D’Aguì, esponendo che suo padre Francesco D’Aguì era deceduto in data 10/6/2000, lasciando a sé eredi la moglie Giuseppina De Lorenzo e i figli, oltre lei stessa, Concettina, Silvestro, Pietro, Antonietta, Romana, Rosina ed Egidio D’Aguì; che Rosina e Silvestro erano deceduti; che soltanto Silvestro aveva lasciato a sé eredi Domenica Corigliano e Giuseppina e Francesco D’Aguì; che il de cuiusaveva disposto in vita del fabbricato sito in Vibo Valentia, alla via Vittorio Emanuele III, foglio 32, particelle 367 sub a e sub b, con un’alienazione fittizia in favore della moglie del figlio Egidio, Francesca Ric. 2019n. 5719 sez.

S2 -ud. 22-2-2024 - 3 - Ceraso, dissimulante una donazione in favore dello stesso figlio; che il de cuius aveva pure donato alcune somme di denaro in favore dei figli Egidio, Antonietta, Pietro e Silvestro, con cui essi avevano acquistato più immobili; che egli era, pure, titolare dell'azienda «I Promessi Sposi» poi gestita dal figlio Egidio e dalla moglie; e che quest’ultima percepiva altresì i canoni della locazione dell'immobile sito in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, caduto in successione.

Ciò esposto, Maria Stella D’Aguì chiese di dichiarare aperta la successione del padre, di dichiarare che l’atto di alienazione a Francesca Ceraso dissimulava una donazione della somma di denaro, nell’importo indicato nell’atto pubblico, a favore del figlioEgidio e che anche gli acquisti degli immobili da parte di quest’ultimo e degli altri fratelli, Pietro, Antonietta e Silvestro, come specificati in citazione, dissimulavano la donazione delle somme di denaro pagate a titolo di prezzo. Chiese, altresì, di dichiarare la natura simulata della cessione di azienda, denominata «I promessi sposi», stipulata in data 2/1/1991, perché dissimulante una donazione diretta dell’azienda in favore del figlio Egidio; chiese, pure, di dichiarare l’obbligo dei convenuti a conferire a titolo di collazione i beni oggetto delle vendite dissimulanti atti di donazione indirette come sopra descritte e, quindi, di accertare la lesione della quota di legittima a lei spettante, con conseguente riduzione delle donazioni, nonché di disporre la divisione dei beni ereditari, compresi i beni residui e i beni da conferire, con la formazione delle quote, ordinando ai convenuti di rendere il conto dei canoni di locazione riscossi e dell’azienda. 1.2.

Per quel che qui ancora rileva, costituendosi, Giuseppina De Lorenzo, Antonietta, Pietro ed Egidio D’Aguì aderirono alla domanda di divisione dell’unico bene immobile caduto in successione sito in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, identificatoin catasto al foglio 33 Ric. 2019n. 5719 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 4 - particella 222 sub 1, come indicato dalla sorella, resistendo alle ulteriori domande da lei proposte. Francesca Ceraso rimase contumace.

2. Con sentenza 560/2012, il Tribunale rigettò tutte le domande convenuti, compensando le spese. Con sentenza n. 190/2018, la Corte d’appello di Catanzaro, dando atto che Stella Maria D’Aguì aveva impugnato la statuizione di inammissibilità della ulteriore produzione documentale, il rigetto della domanda di simulazione per difetto di prova, il rigettodella domanda di rendicontazione, l’omessa pronuncia sulla domanda di simulazione della cessione d’azienda e, infine, e la statuizione di rigetto della domanda di divisione del bene immobile in Vibo Valentia alla via Vittorio Emanuele III in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, rigettò integralmente l’appello.

Ritenne, infatti, quanto alla domanda di riduzione, che l’attrice appellante non avesse assolto all’onere, su di lei incombente, di indicare il valore della massa, i limiti della lesione, il valore e l’ordine cronologico degli atti di disposizione asseritamente lesivi e che a tal fine non era sufficiente l’istanza di c.t.u. in quanto mezzo di solo ausilio e non di ricerca della prova; aggiunse che neppure era stata prova della simulazione e che, in ogni caso, la domanda di simulazione della cessione di azienda era stata tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale; ritenne, infine, che il rigetto della domanda di reintegrazione implicasse l’assorbimento della domanda di rendicontazione e di divisione.

4. Avverso questa sentenza Stella Maria D’Aguì ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, a cui Giuseppina De Lorenzo, Concettina, Antonietta, Egidio D’Aguì, Domenica Corigliano e Francesca Ceraso hanno resistito con controricorso. Romana D’Aguì, Pietro D’Aguì, Giuseppina e Francesco D’Aguì non hanno svolto difese. Ric. 2019n. 5719 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 5 - La causa, trattata in VI sezione nella udienza camerale del 24/2/2021, è stata rimessa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Stella Maria D’Aguì ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Stella Maria D’Aguì ha denunciato la violazione degli artt. 542, 554, 555, 737 cod. civ. per avere la Corte erroneamente respinto il motivo di appello con cuiella aveva lamentato la mancata ammissione della produzione documentale integrativa di quella depositata con l'atto introduttivo del giudizio, per poi rigettare la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima ritenendo insufficienti le allegazioni offerte a sostegno della pretesa.

In particolare, la ricorrente ha riportato in dettaglio le allegazioni esposte nell’atto di citazione per sostenere la domanda di reintegrazione (i beni immobili relitti, le somme donate, gli atti di disposizione), concludendo che «essendo provata la donazione […] di tutti gli immobili […] la domanda di riduzione non poteva non essere accolta». Con un secondo profilo di censura, Stella Maria D’Aguì ha quindi rappresentato che era pacifico tra le parti che fosse caduto in successione l’immobile sito in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, sicché risultava immotivato il rigetto della domanda di divisione anche di quest’unico bene relitto. 1.1.

Soltanto il secondo profilo di censura è fondato, mentre il primo profilo risulta inammissibile per più profili. Ric. 2019n. 5719 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 6 - Innanzitutto la censura relativa alla mancata ammissione di documenti è del tutto generica: non risulta specificato, infatti, quali documenti siano stati ritenuti tardivi in primo grado e perché la loro produzione non fosse stata tempestiva, sicché non è possibile valutare se essi fossero o non producibili in appello, secondo l’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione, introdotta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.

A ciò si aggiunga che non risulta neppure chiara la rilevanza di questi documenti, avuto riguardo al fatto che è stato confermato, dalla sentenza di appello, il rigetto delle domande di simulazione e sul punto non è stata formulata alcuna impugnazione, sicché la domanda di riduzione, che quelle dichiarazioni di simulazione presupponeva, risulta pregiudicata in radice. 1.2. Fondata, invece, è la censura relativa al rigetto della domanda di divisione dell’unico bene caduto in successione, quello sito in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, perché – diversamen te da quanto affermato dalla Corte d’appello - la domanda di divisione non è dipendente da quella di simulazione e di riduzione, sul cui rigetto si è formato il giudicato interno, atteso che i convenuti, attuali controricorrenti, hanno convenuto sull’appartenenza alla massa ereditaria di questo bene e sulla necessità di provvedere alla sua divisione.

2. In questi limiti il ricorso è perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione perché pronunci sulla domanda di divisione dell’immobile sito in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, identificato in catasto al foglio 33 particella 222 sub 1, secondo quanto qui statuito. Ric. 2019n. 5719 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 7 - Decidendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo profilo di censura dell’unico motivo di ricorso, rigettando il primo profilo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell