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Ordinanza — n. 24292/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding ultra petizione in a private settlement enforcement case involving necessary co-plaintiffs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Raffella Solimene against a lower court ruling enforcing a 1994 private settlement. The appellant argued that the transfer of property to her deceased brother's heirs violated the principle of correspondence between the claim and the judgment. The court held that the heirs were necessary co-plaintiffs who had participated in the transaction and were bound by the res judicata of prior judgments confirming the settlement's validity. Consequently, the court found no violation of the ultra petizione rule and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The principle of ultra petizione does not apply when necessary co-plaintiffs, who participated in the underlying transaction and are bound by res judicata, are included in the judgment to enforce obligations arising from that agreement.

Parole chiave

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ultra petizione necessary co-plaintiffs res judicata private settlement correspondence between claim and judgment enforcement of private agreement transazione privata trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.
Art. 2909 c.c.
artt. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20/06/2017 n. 15190
risulta configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (ex multis,Cass. 20/06/2017 n. 15190).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26323/2022 R.G. proposto da : SOLIMENE RAFFAELA, rappresentata e difes a dall'avvocato LANDI ROSA MARIA (LNDRMR66E48H703E); -ricorrente- contro FALLIMENTO CERAMICA VIETRI MARE FLLI SOLIMENE SNC, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ROSAPEPE ROBERTO (RSPRRT57B19H703Q); -controricorrente- nonchè SOLIMENE VINCENZO, SOLIMENE ANNA, SOLIMENE ANTONIO, SOLIMENE FRANCESCO, SOLIMENE ROSA, SOLIMENE MARIA TERESA, SOLIMENE ANTONIO, SOLIMENE SILVIO, SOLIMENE GIOVANNA, SOLIMENE GIANCARLO, SOLIMENE ERSILIA, SOLIMENE GENNARO, SOLIMENE FRANCESCO, SOLIMENE CINZIA, SOLIMENE ANNA, SOLIMENE CRISTINA, SOLIMENE MARCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1065/2022 depositata il04/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Nel 1997, Solimene Vincenzo (1925) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la ditta “Ceramica Vietri Mare” e gli eredi dei germani Antonio e Francesco per chiedere l’adempimento della scrittura privata del 19.9.1994, avente natura transattiva, con la quale era stato determinato il corrispettivo per il recesso dell’attore dalla società ed erano stati regolati i rapporti personali e societari con i soci Antonio e Francesco.

Detta scrittura, che prevedeva l’attribuzione all’attore di un terzo dell’immobile in cui operava la società, vennesottoscritto anche da Rosa, Raffella e Maria Teresa Solimene, figlie del socio premorto Solimene Francesco ed intestatarie dell’immobile oggetto di trasferimento. Con sentenza non definitiva n. 975/2004, il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio dei convenuti, ad eccezione di Cassetta Italia e Trezza Maria Grazia, dichiarò valida ed efficace la scrittura privata transattiva e dichiarò che i convenuti erano tenuti ad adempiere al trasferimento dei beni secondo quanto previsto nell’accordo; il Tribunale dispose, quindi, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la nomina del CTU, incaricato di individuare con precisione la porzione spettante all’attore quale corrispettivo del diritto di recesso.

Nel prosieguo del giudizio, la causa venne interrotta per il fallimento della società “Ceramica Vietri Mare” e riassunta dagli eredi di Solimene Vincenzo. Il Fallimento propose appello avverso la sentenza non definitiva n . 975/2004, manifestando la volontà di sciogliersi dal contratto di transazione del 19.9.1994, mentre gli eredi di Solimene Vincenzo impugnarono la sentenza non definitiva, dolendosi del mancato accoglimento della domanda risarcitoria. Con sentenza n. 22/2008 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appelloprincipale e dichiarò improcedibile l’appello incidentale.

Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza venne dichiarato inammissibile con sentenza n.1899/2014. Il giudizio di primo grado si concluse con sentenza definitiva n. 656/2017, con la quale il Tribunale dispose il trasferimento degli immobili indicati nella scrittura transattiva del 19.9.1994 da parte di tutti i comproprietari, incluse, per quel che ancora rileva in questa sede,Solimene Rosa, Raffaella e Maria Teresa. Avverso tale pronuncia, proposero appello Solimene Rosa, Raffaella e Maria Teresa, contestando la loro qualità di parti nel presente giudizio, per essere state citate solo in quanto proprietarie dei beni oggetto della domanda di trasferimento coattivo da parte di Solimene Vincenzo, senza che nessuna domanda fosse stata svolta nei loro confronti.

All’esito del giudizi o , la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n . 978/2022, confermò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura privata transattiva anche nei confronti di Rosa, Raffella e Maria Teresa Solimene, anche nella parte che aveva disposto il trasferimento dell’immobile in favore di Solimene Vicenzo. La Corte di merito fondò la sua decisione sul giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 975/ 2004, che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura privata transattiva, sentenza passata in giudicato in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1899/2014.

La Corte d’appello non condivise la difesa delle sorelle Solimene, secondocui la domanda di Solimene Vincenzo non era stata svolta nei loro confronti, non rivestendo le medesime la qualità di socie della ditta “Ceramica Vietri Mare”; conseguentemente, la sentenza non definitiva resa nel corso del giudizio, che aveva affermato, con efficacia di giudicato, la validità e l’efficacia della scrittura transattiva del 19.9.2004, faceva stato anche nei loro confronti. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Raffaela Solimene sulla base di un unico motivo.

Il Fallimento della “Ceramica Vietri Mare s.n.c. ” ha resistito con controricorso. Le altre parti indicate in epigrafe sonorimaste intimate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per essere la sentenza della Corte d’appello viziata da ultrapetizione; secondo la ricorrente, la domanda era stata proposta da Solimene Vincenzo solamente nei confronti dei soci della società “Ceramica Vietri Mare” e la sua citazione in giudizio era stata determinata dalla qualità di intestataria degli immobili da trasferire all’attore, unitamente alle sorelle.

La scrittura transattiva sarebbe stata sottoscritta dalla ricorrente e dalle sorelle, in qualità di eredi del socio Solimene Francesco, perché prestassero il consenso al trasferimento di alcuni immobili individuati nell’accordo. La ricorrente contesta che la sentenza non definitiva del Tribunale, con la quale era stata dichiarata la validità e l’efficacia della scrittura privata, passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, facesse stato nei suoi confronti e nei confronti delle sorelle in quanto le stesse non rivestirebbero la qualità di parti sostanziali del giudizio ma di parti processuali.

Il motivo è infondato. Risulta dall’impugnata sentenza che Solimene Vincenzo aveva citato in giudizio Rosa, Raffaela e Maria Teresa Solimene, figlie del fratello premorto Francesco, in qualità di intestatarie del bene da trasferire a titolo di corrispettivo per il recesso dalla società. Il contratto era stato sottoscritto da tutti i partecipanti alla comunione, e, pertanto, anche dalle eredi del fratello premorto Francesco, cui apparteneva il bene da trasferire all’attore. La domanda di adempimento della scrittura privata era, quindi, rivolta a tutte le parti che l’avevano sottoscritta, indipendentemente dalla loro qualità di soci della “Ceramica Vietri Mare”, ragione per la quale non è ravvisabile la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c. p . c . risulta configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (ex multis,Cass. 20/06/2017 n. 15190). Le eredi di Francesco Solimene, in qualità di intestatarie del bene da trasferire e partecipanti all’accordo, erano litisconsorti necessarie e non solo processuali della domanda di adempimento degli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 19.9.1994,perché avevano espresso la volontà di transigere le controversie di natura societaria, facenti capo al de cuius, e di regolare le questioni familiari.

L’accertamento della validità ed efficacia della scrittura nei loro confronti era stata affermata con sentenza non definitiva n . 975/2004, confermata in appello e passata in giudicato in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1899/2014; detta statuizione, avente autorità di giudicato, vincolava tutte le parti del contratto, come correttamente argomentato dalla Corte d’appello, sicchè non è ravvisabile la violazione dell’art.2909 c.c. La ricorrente era comproprietaria dei beni da trasferire in quanto erede del socio Solimene Francesco e, unitamente alle sorelle, aveva partecipato all’accordo transattivo esprimendo la volontà “per adesione” al trasferimento del bene all’attore, indipendentemente dalla qualità di socia al momento della sottoscrizione dell’atto.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000, 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma,