Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Cavaleri, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Scarso, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27414/2020 R.G. proposto da : CAVALERI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato BARONE GUGLIELMO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE GAETANO -ricorrente- contro SCARSO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR rappresentato e difeso dall'avvocato CANZONIERI CLAUDIO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIAn.1372/2020depositata il 24/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i