Decreto — n. 24166/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30007/2020 R.G. proposto da : ASSISI GLOBAL SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNA PAISIELLO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE OPERE ANTONIANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato BERSANI MASSIMOche lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.125/2020depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ASSISI GLOBAL SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNA PAISIELLO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE OPERE ANTONIANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato BERSANI MASSIMOche lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.125/2020depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30007/2020 R.G. proposto da : ASSISI GLOBAL SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNA PAISIELLO 12, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE OPERE ANTONIANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato BERSANI MASSIMOche lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.125/2020depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i