Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Maspero Holding Srl, did not act on the appellate court's proposal for case definition, while the respondent, Maria Pia Hospital Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the appellate court's proposal results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30024/2020 R.G. proposto da : MASPERO HOLDING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTINELLI CLAUDIA -ricorrente- contro MARIA PIA HOSPITAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI EMANUELA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MELPIGNANO PATRIZIO, SELLETTI SONIA -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO TORINO n.202/2020 depositata il 14/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.