Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Serra Lavori Srl, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Micheloni David, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29731/2020 R.G. proposto da : SERRA LAVORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVESTRINI GIOVANNI -ricorrente- contro MICHELONI DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 173, presso lo studio dell’avvocato CASU LEONARDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMBITTO MICHELE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZEn.1803/2020depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il