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Ordinanza — n. 23919/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court orders correction of material error omitting litigation costs liquidation in judgment device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23919/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a material correction to a prior judgment that failed to specify the exact amount of litigation costs in its operative part. Although the lower court had ruled against the clients and assigned costs to them, the device omitted the specific sum of €7,500.00. The Court applied the mandatory procedure for correcting material errors under Article 287 of the Code of Civil Procedure to ensure the judgment's clarity and enforceability.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a judgment omits the liquidation of costs in the operative part despite expressing the will to assign them to the losing party, the interested party must request a material error correction, and the Court must order such correction to ensure the judgment is complete.

Parole chiave

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material error correction litigation costs liquidation judgment device omission Article 287 c.p.c. Supreme Court order condanna al pagamento pecuniario mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391 - bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 16415/2018 delle Sezioni Unite
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1434/2024 R.G. proposto dall ’Avv.to Luisa Gobbi, in qualità di difensore di Pierluca e Maria Silvia Turchi Rilevato che: - l’Avv.to Luisa Gobbi, in qualità di difensore di Pierluca e Maria Silvia Turchi, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dei propri assistiti, omettendo, in dispositivo, di liquidare le spese di lite; Ritenuto che: - le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16415/2018 hanno affermato che, in caso di mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura dicorrezione degli errori materiali di cui agliart.287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione; - nel caso di specie, il collegio, pur avendo regolato le spese secondo il regime della soccombenza, ha omesso di liquidarle in dispositivo; - che le spese di lite vanno liquidate in € 7500, 00 per compensi; - ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo in dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €….” La somma di “7500,00”; - Visto l’art. 391 - bis c.p.c.;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023 venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €…” la somma di “7500,00”; dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se