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Ordinanza — n. 23908/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for excessive bankruptcy duration indemnity, rejecting the appeal court's justification based on complexity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23908/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the claim for indemnity regarding the unreasonable duration of bankruptcy proceedings initiated in 1995 and concluded in 2019. The appellants argued that the 17-year duration was excessive, while the lower court dismissed the claim by citing the extraordinary complexity of the case. The supreme court ruled that while complexity can extend the reasonable term to seven years, the lower court failed to specifically demonstrate the exceptional circumstances required for such an extension.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2-bis l. 89/2001; The reasonable term for bankruptcy proceedings is six years, with a possible one-year extension only if specific exceptional circumstances of extreme complexity are strictly proven.

Parole chiave

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bankruptcy duration unreasonable length indemnity claim procedural complexity Cassation review sospensione della procedura di fallimento spese di ripristino difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2-bis l. 89/2001
Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
d.m. n. 55/2014
art. 360 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso13435 - 2022 proposto da: ODDICINI s.r.l., GARDONI s . r . l . , SETECO s . a . s . di PISTOLETTI ing. PIETRANGELO, RUOTOLO SERRAMENTI s.a.s. di RUOTOLO DINO c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, GRAFFIGNA LUIGI quale titolare di EDILGRAFFIGNA, GRASSI MARINO e GRASSI PATRIZIA in qualità di eredi di GRASSI ROMANO titolare di CISA e di ORIOLI GIULIANA, VILLAGROSSI s . p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat i in Roma, Lungotevere dei Mellini 24, presso lo studio dell'avv .

Alessandro Nicoletti che li rappresenta e difende con l'avv.Massimo Tribolo, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 95/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicato il 13/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle partiricorrenti.

FATTI DI CAUSA Oddicini s.r.l., Gardoni s.r.l., Seteco s.a.s. di Pistoletti ing. Pietrangelo, Ruotolo Serramenti s.a.s. di Ruotolo Dino c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Luigi Graffigna quale titolare di EDILGRAFFIGNA, Marino Grassi e Patrizia Grassi in qualità di eredi di Romano Grassi titolare di CISA e di Giuliana Orioli, Villagrossi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro temporeproposero domanda ex art. 3 l. 89/2001 per ottenere la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare di Costruzioni Ing.

Andreotti s.p.a. in liquidazione, iniziata il 12/09/1995 e conclusasi il 4/07/2019,al cui passivo era no stat i ammess i in data 29 aprile 2006 , senza ricevere soddisfazione del loro credito. Con decreto del 4 gennaio 2021, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Brescia, pur riconoscendo una durata irragionevole della procedura fallimentare di 17 anni e 3 mesi circa (già dedotti i sei anni di durata ragionevole), respinse la domanda di equa riparazione,ritenendo che la durata della procedura fosse giustificata dalla sua particolare complessità.

2. Con decreto n.95/2022 la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, respinse l’opposizione, confermando che l’eccezionale e Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - straordinaria complessità della procedura ne giustificasse la durata oltre il termine di sei anni di cui all’art. 2 comma 2 - bis l. 89/2001 , perché il fallimento è un «contenitore di processi», non assimilabile né ad un processo di cognizione né ad un processo esecutivo individuale e che per tale motivo la sua durata ragionevole era da considerarsi come «strettamente correlata a variabili incidenti sulla complessità, estranee al processo ordinario».

3. Avverso questo decreto Oddicini s.r.l., Gardoni s.r.l., Seteco s.a.s. di Pistoletti ing. Pietrangelo, Ruotolo Serramenti s.a.s. di Ruotolo Dino c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Luigi Graffigna quale titolare di EDILGRAFFIGNA, Marino Grassi e Patrizia Grassi in qualità di eredi di Romano Grassi titolare di CISA e di Giuliana Orioli, Villagrossi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 bis l.n.89/2001, secondo cui «si considera rispettato il termine ragionevole […] se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni», letto in riferimento all’art. 6, par. 1 della CEDU, dell’art. 1del primo protocollo addizionale della CEDU e degli artt. 111 e 117 della Costituzione: la Corte d’appello avrebbe erroneamente sostenuto che sia possibile ritenere ragionevoli durate superiori al limite di sei anni sancito dalla l.n.89/2001, «anche in misura rilevante,qualora ciò sia giustificato dalla estrema complessità della procedura». 1.1.

Il motivo è fondato. Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - Ai sensi dell'art.2, comma 2-bis della citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; questa è, pertanto, la soglia che deve essere ordinariamente rispettata. Questa Corte ha più volte ribadito, tuttavia, che secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno di detta soglia (fino a sette anni), ma è necessario valutare specificamente la sussistenza di particolari circostanze che rendano eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, quali il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, etc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (cfr.

Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). Ciò precisato, la presunzione di danno opera in favore del ricorrente, tant’è che il legislatore si è preoccupato di disciplinare le presunzioni di insussistenza che, tuttavia, in quanto previste iuris tantum devono comunque essere oggetto di un accertamento specifico, da eseguire in concreto, in relazione allo sviluppo del procedimento. La Corte d’appello, dilatando oltre il termine ritenuto ragionevole, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la durata del giudizio non indennizzabile e invertendo l’onere probatorio sulla sussistenza del danno non ha correttamente applicato i principi consolidati suesposti.

3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondomotivo, articolato in riferimento al n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui iricorrenti hanno prospettato l’omesso esame delle prove documentali Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 5 - da cui risultava che, in precedenti decreti, la durata del processo presupposto per cu è giudizio è stata già ritenuta irragionevole. Assorbito è pure, in conseguenza logica, l’esame del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art.2, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello riconosciuto, in favore del Ministero, le spese generali che, al contrario, non potrebbero essere attribuite agli avvocati dipendenti – come lo sono gli avvocati dello Stato -in quanto finalizzate a rifondere in maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a supporto dell’attività forense.

3. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini la domanda attenendosi a quanto qui statuito e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimi