Italian Court dismisses lawyer negligence claim, ruling client must prove causal link between error and lost case chances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal by Marco Leardi and Alessandra Mazzotta against Nadia Ficcadenti for alleged professional negligence. The clients argued that the lawyer's failure to raise specific defenses in civil and criminal proceedings caused their loss, while the lawyer contended no damages were proven. The court held that the burden lies on the client to demonstrate, with probabilistic criteria, that the lawyer's conduct would have secured a favorable outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1176, 1453, 1460, 2679 c.c.; The client bears the burden of proving the causal link between the lawyer's alleged negligence and the loss of chances of victory in the underlying case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32624/2019 R.G. proposto da LEARDI MARCO E MAZZOTTA ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Sabatini, con domicilio in Roma, Viale Gorizia n. 14. -RICORRENTI– contro FICCADENTI NADIA –INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1770/2018, pubblicata in data 26/9/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Marco Leardi e Alessandra Mazzotta hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1593/2007 per l’importo di €. 11.130,81 emesso a favore dell’avv.
Nadia Ficcadenti quale compenso per la difesa degli opponenti in un giudizio civile ed in sede penale, eccependo il negligente espletamento del mandato professionale, lamentando che la loro azione possessoria a tutela di Oggetto: compensi professionali una servitù di panorama era stata respinta e che, nel giudizio penale, il difensore non aveva eccepito la tardività del deposito della lista testi del PM. L’opposizione è stata respinta in primo grado con pronuncia parzialmente riformata in appello. Secondo la Corte di merito gli assistiti non avevano allegato e dimostrato che il negligente espletamento del mandato avesse cagionato l’esito sfavorevole della causa civile mentre di nulla potevano dolersi per la difesa penale, avendo ottenuto la piena assoluzione.
Il giudice distrettuale ha poi ridotto l’importo dei diritti sul rilievo che il Tribunale aveva applicato retroattivamente il D.M. 127/2004 ad attività espletate prima della sua entrata in vigore. Per la cassazione della sentenza Marco Leardi e Alessandra Mazzotta hanno proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria; l’avv. Nadia Ficcadenti non ha svolto difese.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.1176, 1453, 1460, 2679 c.c., asserendo che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di merito, non era onere degli assistiti provare quale diversa attività avrebbe dovuto svolgere il difensore per impedire che il giudizio civile si concludesse con il rigetto della domanda, ma solo allegare il non corretto espletamento del mandato professionale, dovendo il difensore dimostrare di aver correttamente operato. Il motivo è infondato. Competeva ai ricorrenti dimostrare che le chances di vittoria della causa erano state pregiudicate dalla negligenza del difensore nell’espletamento del mandato professionale, essendo tale prova pertinente alla dimostrazione del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta del professionista.
La violazione dell'obbligo della diligenza del professionista va rapportato all'idoneità dell'attività prestata ad incidere sugli interessi dell’assistito e deve, perciò, dar luogo ad un inadempimento che, secondo una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa, sia risultata idonea a provocare la perdita di chances di vittoria. La responsabilità del legale non dipende solo dal non corretto adempimento dell'attività professionale, ma esige la riconducibilità dell'evento produttivo del pregiudizio lamentato alla condotta professionale, oltre che l’effettiva sussistenza del danno, dovendosi stabilire se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, sarebbe stato ottenuto, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle ragioni del cliente , prova che compete a quest’ultimo (Cass. 16690/2014, Cass. 2638/2013, Cass.25112/2017, Cass. 1383/2020, Cass. 20707/2023, Cass.25567/2023) anche qualora sia stata formulata unicamente un’eccezione di inadempimento (Cass. 11304/2012).
3. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, affermando che nell’atto di opposizione e successivamente in appello, era stato evidenziato che il difensore aveva omesso di individuare le opere da cui si esercitata la servitù di panorama, omissione che aveva condotto al rigetto della domanda. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito escluso profili di negligenza a carico del difensore nell’esercizio della difesa penale, benché l’avv. Ficcandenti non avesse eccepito la tardività del deposito della lista testi del PM, eccezione proposta, con esito favorevole, dal nuovo difensore.
I due motivisono infondati. Il mancato apprezzamento delle deduzioni difensive formulate nel giudizio di merito non integra la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: la norma assume nella nozione di fatto decisivo un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass.29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass.5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017;
Cass. 21152/2014). Non bastavano, comunque, solo le deduzioni difensive illustrate in ricorso circa la necessità che il difensore indicasse negli scritti difensivi le opere dalle quali era esercitata la visuale, mancando agli atti – secondo il motivato accertamento della Corte di merito - la prova del nesso eziologico, occorrendo – in sostanza - dar conto del contenuto della decisione assunta a definizione della causa possessoria per stabilire se proprio tali carenze avevano pregiudicato il buon esito del contenzioso e condotto al rigetto della domanda; riguardo alla difesa penale, il modo in cui il difensore ha operato è stato – inoltre - specificamente valutato, evidenziando che nessuna responsabilità o negligenza poteva configurarsi, avendo i ricorrenti ottenuto la piena assoluzione.
Il ricorso è respinto. Nulla sulla spese non avendo la resistente formulato difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con